Omessa motivazione sulla partecipazione concorsuale del capo clan all’estorsione (Cass. pen. Sez. 5 n. 13939 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, non è necessaria la prova di un previo concerto tra i concorrenti, ma occorre comunque dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune. La responsabilità concorsuale non può essere desunta dalla percezione della vittima di un collegamento tra fasi diverse della vicenda estorsiva, né dall’assunto indimostrato che il capo dell’associazione fosse costantemente aggiornato su tutte le attività del clan, dovendosi altrimenti ritenere lo stesso responsabile di tutti i delitti-scopo riconducibili agli affiliati.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, Sezione riesame, confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, indagato per associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) ed estorsione (capo 9). Il ricorrente, ritenuto promotore ed organizzatore di un clan operante nel nolano, era stato detenuto dal maggio 2019 all’aprile 2024 e, secondo la contestazione, la sua partecipazione al sodalizio sarebbe proseguita anche durante la carcerazione. Per il reato di estorsione, la sua condotta veniva ricostruita sulla base di un’unica conversazione intercorsa tra terzi nel luglio 2022, in cui si faceva riferimento ad un incontro, avvenuto anni prima, tra l’imprenditore estorto e un soggetto identificato come “Antonio”.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato distintamente i due motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, è stato ritenuto infondato. La Suprema Corte ha valorizzato una serie di elementi indiziari convergenti: il prestigio criminale riconosciuto all’indagato in quanto figlio di uno dei fondatori del clan; la detenzione per un delitto commesso nell’interesse del sodalizio; le conversazioni captate durante la carcerazione, nelle quali gli affiliati confidavano nella sua scarcerazione per risolvere contrasti interni; le “lettere” con istruzioni riferite dal Nappi; il prelievo all’aeroporto e gli incontri con altri affiliati subito dopo la liberazione. La Corte ha escluso profili di illogicità nella motivazione del Tribunale, ritenendo non dirimenti la mancata captazione di conversazioni che lo vedano protagonista.

Quanto all’identificazione del “parente Antonio” con il ricorrente, la Corte ha rilevato che in diverse conversazioni tale appellativo era accompagnato da riferimenti univoci solo a lui riconducibili e che l’ipotesi alternativa era stata coerentemente esclusa dal Tribunale, risultando le conversazioni successivamente alla rimessione in libertà dell’altro affiliato.

Il secondo motivo, concernente il reato di estorsione, è stato invece accolto. La Corte ha ritenuto fondato il rilievo difensivo circa l’impossibilità di attribuire all’indagato la condotta estorsiva realizzata nel 2023, considerato che il medesimo era detenuto dal 2019 e che il suo coinvolgimento era stato desunto esclusivamente da un unico e sintetico passaggio di una conversazione del luglio 2022. La Corte ha evidenziato il contenuto indefinito e sfuggente del dialogo intercettato: non era dato comprendere le modalità dell’incontro, la concretezza dell’impegno assunto dall’imprenditore, mai rispettato per quattro anni senza conseguenze, né il ruolo dell’indagato nella successiva fase estorsiva. Il ragionamento del Tribunale è stato giudicato viziato laddove aveva valorizzato la percezione della vittima di un collegamento tra le due fasi, circostanza priva di rilievo per la responsabilità concorsuale, e aveva desunto la costante informazione del capoclan da una sua lamentela di esserne tenuto all’oscuro.

La Corte ha pertanto annullato il provvedimento impugnato limitatamente al delitto di estorsione, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione per una nuova valutazione degli elementi acquisiti, rigettando il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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