Competenza territoriale nel reato di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza (Cass. pen. Sez. 3 n. 16276 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 è un reato di mera condotta, a consumazione anticipata e di pericolo concreto, posto a tutela del patrimonio dell’ente erogatore. Tale natura non viene meno per il solo fatto che la condotta omissiva consista nell’omettere informazioni dovute in dichiarazioni destinate a ottenere il beneficio. Ne consegue che, ai fini della competenza territoriale, il reato si consuma nel luogo in cui la domanda corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica viene presentata, e non già nel luogo in cui la dichiarazione è destinata a produrre i suoi effetti presso l’ente erogatore. L’individuazione della competenza nel luogo di efficacia della dichiarazione trasformerebbe il reato in un reato di danno, in contrasto con il dato letterale della norma.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 18 novembre 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecco nei confronti dell’imputata per il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, relativo all’indebita percezione del Reddito di Cittadinanza, con la pena di anni undici e sei mesi di reclusione.
Avverso tale decisione l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo cinque motivi di censura. Con il primo motivo contestava la competenza territoriale del Tribunale di Lecco, sostenendo che la condotta omissiva si fosse perfezionata nel luogo di presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche, presso un CAF e un Patronato situati in provincia di Crotone, e non presso la sede dell’ente erogatore.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente delle altre censure. Ha preliminarmente chiarito che la fattispecie incriminatrice dell’art. 7 d.l. n. 4/2019, formalmente abrogata dal 1° gennaio 2024, resta penalmente sanzionata in forza dell’art. 8 d.l. n. 48/2023, che ha introdotto una fattispecie sovrapponibile con continuità normativa ex art. 2, terzo comma, cod. pen.
La Corte ha quindi precisato la natura giuridica del reato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 49686 del 2023, secondo cui si tratta di reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, di mera condotta, posto a presidio delle risorse pubbliche destinate al finanziamento del beneficio. La circostanza che il reato sia posto a tutela del patrimonio dell’ente erogante non lo trasforma in un reato di danno: il pericolo di danno rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie che il giudice deve accertare in concreto.
Sulla base di tale premessa, la Corte ha ritenuto erronea la ricostruzione della Corte d’appello, che aveva individuato la competenza nel luogo in cui la dichiarazione è destinata a produrre effetti, ossia presso la sede dell’INPS. Aderendo a tale tesi, ha osservato la Cassazione, il delitto diventerebbe un reato di danno, in contrasto con il dato letterale della disposizione.
La competenza per territorio si radica, invece, nel luogo di consumazione del reato, che nei reati di mera condotta coincide con la compiuta realizzazione della condotta vietata. Nel caso di specie, la condotta dell’imputata si esaurisce con la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell’art. 5 d.l. n. 4/2019.
La Corte ha, pertanto, annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, territorialmente competente in quanto luogo di presentazione delle domande.
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Nota della Redazione
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