Esigenze cautelari e prognosi di recidiva: rigetto del ricorso (Cass. pen. Sez. III n. 40803 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e all’esistenza e al grado dei pericula libertatis, consente la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice della cautela rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, non il controllo delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi. Il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto: richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non contempla la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, adito ex art. 309 cod. proc. pen., conferma l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, contestato per un’attività di cessione di cocaina compresa tra febbraio e aprile 2022, in ipotesi aggravata dalla continuazione.

La difesa ricorre per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e illogicità della motivazione: contesta la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura massima, valorizzando l’asserita riferibilità del fatto a un unico episodio di cessione di circa venti grammi nel marzo 2022 e l’assenza di contatti successivi con gli altri indagati.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro del sindacato di legittimità. Richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, ricorda che la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. L’illogicità deve essere percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Su questa base il Collegio esclude i vizi denunciati. Il Tribunale del riesame ha motivato in modo esaustivo gli apprezzamenti di adeguatezza e proporzionalità della misura, valorizzando il ruolo dell’indagato nel rifornire il gruppo di un promotore di un sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti, in un momento di difficoltà del gruppo per indisponibilità della sostanza a seguito di un sequestro. Il quadro è completato dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, confortate dal contenuto delle intercettazioni, e dalla gravità dei fatti, ritenuti di elevato allarme sociale e realizzati con professionalità e organizzazione.

Quanto al merito delle censure, la Corte rileva che l’assunto difensivo dell’unico episodio di cessione contrasta con i fatti contestati nell’incolpazione provvisoria, che descrivono un’attività protratta da febbraio ad aprile 2022 e non specificamente censurata in sede di riesame.

Sul piano del periculum libertatis, il Collegio ricostruisce la nozione di attualità: essa non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto, ma richiede di prevedere, in termini di alta probabilità, che si presenti all’indagato un’occasione prossima, ancorché non imminente. La prognosi impone la disamina della fattispecie concreta e della permanenza della situazione di fatto che ha agevolato il delitto, secondo i richiami a Sez. V n. 12869 del 20.01.2022 e Sez. V n. 1154 dell’11.11.2021. Nel caso concreto i giudici del riesame hanno correttamente valorizzato i precedenti specifici, i collegamenti con la criminalità organizzata, la capacità di rifornire il sodalizio e la recidiva specifica infraquinquennale.

La Corte riconosce che la motivazione sulla scelta della misura cautelare massima appare apodittica, ma ritiene che dall’intero provvedimento emergano le ragioni della scelta, in ragione dell’inaffidabilità dell’indagato e dell’inefficacia delle precedenti condanne sul piano special-preventivo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen., e con disposizione di trasmissione di copia della sentenza al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *