Il ne bis in idem non preclude l’azione civile risarcitoria (Cass. pen. Sez. 2 n. 10460 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara il fatto non punibile ai sensi dell’art. 649 cod. pen. è una pronuncia assolutoria, ancorché fondata sull’esistenza di una causa personale di esenzione dalla pena. Tale pronuncia non rientra nello schema dell’art. 538 cod. proc. pen., che subordina la decisione del giudice penale sulle restituzioni e sul risarcimento del danno alla pronuncia di una sentenza di condanna. Ne consegue che il giudice penale non può pronunciarsi sulla domanda risarcitoria della parte civile, la quale conserva la piena facoltà di azionare le proprie pretese dinanzi al giudice civile. La sentenza di non punibilità non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno, non rientrando nelle categorie di cui all’art. 652 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino aveva riformato la sentenza del Tribunale di Novara, assolvendo l’imputata dal reato di appropriazione indebita perché il fatto non era punibile ai sensi dell’art. 649 cod. pen., avendo ritenuto che le somme oggetto di contestazione fossero di esclusiva proprietà della cointestataria del conto. Il giudice di primo grado, invece, aveva condannato l’imputata, statuendo anche sulle domande risarcitorie delle parti civili. Avverso la sentenza assolutoria, le parti civili proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della causa di non punibilità e l’omessa pronuncia sulle statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui le parti civili lamentavano il travisamento della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale. La Corte territoriale aveva correttamente rilevato che le somme erano confluite su un conto corrente cointestato esclusivamente all’imputata e alla madre, senza che emergesse alcun titolo giuridicamente idoneo a fondare una quota di pertinenza delle sorelle su quel rapporto bancario. La temporanea indivisione dei beni ereditari non trasforma il saldo di un conto intestato ad altri soggetti in un bene comune alle eredi, poiché la titolarità delle somme è determinata dall’intestazione del rapporto bancario.
La Corte ha inoltre precisato che la devoluzione dell’appello su motivi circoscritti non impedisce al giudice di secondo grado di esaminare d’ufficio la sussistenza di una causa di non punibilità emergente dal compendio probatorio, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata congrua e ancorata alle risultanze processuali.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la pronuncia di non punibilità ex art. 649 cod. pen. lasci intatta la possibilità per il giudice penale di decidere sulla domanda risarcitoria. L’art. 538 cod. proc. pen. stabilisce che il giudice penale decide sulle restituzioni e sul risarcimento del danno «quando pronuncia sentenza di condanna», con la conseguenza che, ove manchi la condanna, viene meno il titolo processuale che abilita il giudice penale a pronunciarsi sulla pretesa della parte civile.
La sentenza che dichiara il fatto non punibile, ha precisato la Corte, non rientra nello schema dell’art. 538 cod. proc. pen., né è priva di una base normativa per estendere a tale ipotesi il potere del giudice penale. Inoltre, tale pronuncia non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno, non rientrando nelle categorie tassativamente indicate dall’art. 652 cod. proc. pen., poiché non esclude l’insussistenza del fatto, non esclude che l’imputato lo abbia commesso e non afferma che la condotta fosse lecita.
La Corte ha concluso che i ricorrenti conservano la piena facoltà di azionare le proprie pretese risarcitorie dinanzi al giudice civile, il quale procederà ad un accertamento del tutto autonomo, non condizionato da alcun giudicato penale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 649 c.p. – Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
- Art. 538 c.p.p. – Condanna per la responsabilità civile
- Art. 652 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno