Inammissibile il ricorso sui motivi generici e sul diniego delle attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 23300 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso che censura la riqualificazione del fatto operata dal giudice d’appello — nella specie in frode informatica ex art. 640-ter, comma terzo, cod. pen. — senza correlare le ragioni argomentate nella decisione impugnata con quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il motivo che lamenta il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. non è deducibile in sede di legittimità e, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, è manifestamente infondato. Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte d’appello di Napoli che, riformando la qualificazione del fatto, aveva riqualificato la condotta contestata nei termini della frode informatica di cui all’art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., anziché in quelli della truffa semplice ex art. 640 cod. pen., negando altresì le circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, deducendo un vizio di violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla riqualificazione del fatto e alla mancata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. La questione arriva così alla Sezione VII penale, chiamata a verificare la specificità dei motivi e la tenuta della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte d’appello riqualificato il fatto come frode informatica invece che come truffa semplice. La Corte lo ritiene generico per indeterminatezza: manca la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente non si confronta, in particolare, con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità sulla violazione del contraddittorio e sulla modifica dell’imputazione a sorpresa, specificamente indicato nella sentenza impugnata.
La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 23014 del 29.04.2021, Rv. 281521-01, a conferma del criterio di specificità che deve orientare la redazione del motivo. Il motivo che non si misura con la struttura argomentativa della decisione impugnata resta, dunque, inammissibile.
Il secondo motivo riguarda la mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. La Corte ne rileva l’inammissibilità e la manifesta infondatezza in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio consolidato secondo cui non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili dagli atti: basta il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Su questo asse argomentativo la Corte richiama Sez. 2 n. 36104 del 27.04.2017, Rv. 271243, Sez. 2 n. 50196 del 26.10.2018, Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017, Rv. 271269 e Sez. 3 n. 28535 del 19.03.2014, Rv. 259899: gli elementi non valorizzati restano disattesi o superati dalla valutazione compiuta.
La Corte osserva che il giudice d’appello si è pronunciato correttamente su entrambi i profili, rilevando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della frode informatica ex art. 640-ter cod. pen. e indicando le ragioni della insussistenza dei requisiti per le attenuanti generiche. Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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