Improcedibilità per carenza di interesse senza attestazione regionale (TAR Lazio n. 10113 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere configura una pronuncia di tipo sostanziale e non meramente processuale, il cui perfezionamento è subordinato all’integrazione di una fattispecie complessa. Essa richiede, oltre al tempestivo versamento da parte dell’azienda fornitrice della quota ridotta, anche l’attestazione adottata dalla competente regione o provincia autonoma circa l’avvenuto pagamento, pubblicata nei bollettini o siti istituzionali e comunicata alla segreteria del TAR Lazio. L’assenza dell’atto di accertamento regionale impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere; il giudice può nondimeno desumere, dal comportamento della parte e dall’adesione alla procedura di decurtazione, la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a., con compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui la Regione Toscana ha attuato il sistema di ripiano del superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché i relativi atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali che hanno certificato il superamento del tetto e adottato le linee guida.
Nelle more del giudizio, la società ha aderito alla procedura di cui all’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, versando il 48% dell’importo originariamente addebitato, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Regione Toscana ha avanzato analoga richiesta, eccependo l’avvenuto pagamento della quota del 25% ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che fosse integrata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stato depositato in fascicolo alcun atto di accertamento della Regione circa l’avvenuto pagamento. Il decreto presidenziale prodotto dalla Regione, recante l’elenco delle aziende che hanno provveduto al versamento delle quote di ripiano ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, non includeva la società ricorrente.
La sentenza richiama il testo dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 e dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, rilevando che la cessazione della materia del contendere richiede il concorso di due presupposti: il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell’azienda e l’attestazione regionale o provinciale, da pubblicare e comunicare al TAR Lazio. Si tratta di una fattispecie complessa, il cui perfezionamento dipende da oneri gravanti su soggetti diversi, sicché il solo pagamento non basta a determinare l’esito estintivo del giudizio.
La Corte ha quindi valorizzato la dichiarazione della ricorrente di aver aderito alla procedura di decurtazione e di aver adempiuto alle conseguenti obbligazioni pecuniarie. Da tale comportamento, in applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non residuando alcuna utilità dalla definizione del merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.