Abuso edilizio: demolizione e acquisizione gratuita anche per depositi di materiali (TAR Lazio n. 4536 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive è atto dovuto e vincolato, che non richiede motivazione in ordine all’interesse pubblico, essendo l’interesse alla repressione dell’abuso in re ipsa; il decorso del tempo non legittima situazioni contra legem e non può fondare alcun affidamento incolpevole. La natura di opera precaria non si desume dalla tipologia dei materiali o dalla smontabilità della struttura, ma dalla sua destinazione funzionale: è nuova costruzione il manufatto destinato a soddisfare esigenze durevoli e stabili, anche se adibito a deposito di materiali nell’ambito di attività imprenditoriale. L’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, è sanzione di natura reale dal contenuto totalmente vincolato, sia nell’an che nel quantum, operando ope legis per il solo fatto dell’inerzia del destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno ed amministratore di una società di costruzioni, impugnava tre distinti provvedimenti del Municipio Roma XV. Con il primo ricorso contestava l’ordine di demolizione di un capannone a forma di tunnel e di cinque container, opere realizzate sine titulo e già oggetto di precedente ordine di sospensione del 2015. Con il secondo ricorso impugnava l’ordinanza di cessazione di un’attività di deposito di materiale edile, ritenuta priva del titolo abilitativo richiesto dal Regolamento di polizia urbana di Roma Capitale. Con il terzo ricorso, infine, contestava la determinazione con cui, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’Amministrazione aveva disposto l’acquisizione gratuita dell’area di sedime e del terreno circostante, quantificato in mq 4.825,00, unitamente alla trascrizione e all’immissione nel possesso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi per identità del ricorrente e connessione oggettiva, rigettandoli nel merito. Quanto al primo gravame, il Collegio ha escluso la dedotta carenza istruttoria, rilevando che l’ordine di demolizione era stato preceduto dalla determinazione di sospensione dei lavori del 2015, rimasta inoppugnabile.
In relazione alla dedotta natura precaria dei manufatti, la sentenza richiama il consolidato indirizzo per cui la precarietà dell’opera non dipende dalle caratteristiche costruttive o dall’ancoraggio al suolo, ma da un criterio funzionale: è dirimente l’accertamento che la struttura sia stata realizzata in funzione e a servizio dell’attività imprenditoriale, con destinazione stabile e continuativa. Nel caso di specie, il capannone era utilizzato da quasi vent’anni come deposito di materiali per l’attività edile, sicché la sua natura permanente escludeva ogni qualificazione in termini di opera precaria.
Il Collegio ha altresì respinto la censura relativa al decorso del tempo, affermando che l’ordine di demolizione è atto dovuto, esente da motivazione sull’interesse pubblico, essendo l’illecito edilizio di natura permanente e non suscettibile di sanatoria per effetto del mero trascorrere del tempo. Con riguardo all’attività di deposito, la sentenza osserva che il Regolamento di polizia urbana di Roma Capitale subordina a semplice comunicazione le attività di deposito non funzionali ad altra attività, con la conseguenza che la loro omissione legittima l’ordine di rimozione.
Quanto all’atto di acquisizione, il TAR precisa che l’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001 configura un potere interamente vincolato: l’acquisizione costituisce effetto giuridico scaturente ope legis dall’inerzia del destinatario dell’ordine di demolizione. Nessuna discrezionalità è riconosciuta all’Amministrazione né nell’an né nel quantum, essendo la superficie acquisibile già determinata per relationem dalla disciplina urbanistica, nel limite massimo del decuplo dell’area di sedime. Nel caso di specie, il provvedimento indicava puntualmente l’estensione dell’area ulteriore acquisita, senza che il ricorrente avesse specificamente censurato i criteri di calcolo adottati.
Nota della Redazione
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