Ottemperanza per la carta elettronica del docente: giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 669 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e, decorso infruttuosamente, legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, condanna l’Amministrazione a eseguirla nel termine di legge e nomina sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza n. 1146/2024 del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 27 ottobre 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Alla notifica non era seguito alcun adempimento e risultava decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti risultava la notifica della sentenza del giudice del lavoro al Ministero in data 27 ottobre 2024, il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notifica del ricorso per ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la domanda è stata accolta.
Il Collegio ha pertanto disposto che l’Amministrazione dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Tale termine ricalca quello stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio anche a livello territoriale. Il commissario dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro 90 giorni dalla richiesta della parte interessata.
In caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, il commissario potrà ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e relativi decreti attuativi. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia nella liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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