Concorso di persone senza autore materiale individuato (Cass. pen. Sez. 2 n. 16609 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca cumulativamente, con riguardo al medesimo capo, i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e quelli di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione è aspecifico e, quindi, inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. L’affermazione di responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato non postula l’individuazione dell’autore materiale della condotta tipica, né la specificazione del contributo di ciascuno, purché il giudice indichi, con motivazione adeguata e logica, le prove del consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dell’agente alla realizzazione del reato. Il giudice d’appello che riformi integralmente una sentenza assolutoria è tenuto a una motivazione rafforzata, che confuti specificamente le ragioni del primo giudice, dimostrandone l’insostenibilità logica e giuridica. La inosservanza di norme della Costituzione o della Convenzione EDU non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., ma può solo fondare una questione di legittimità costituzionale. La riconosciuta responsabilità per concorso morale in luogo della contestata autoria materiale non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ponendosi in rapporto di continenza, e non di eterogeneità, rispetto alla contestazione originaria.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, decidendo sull’appello del Procuratore generale, riformava la sentenza assolutoria di primo grado e dichiarava l’imputato colpevole di rapina, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando otto motivi di doglianza.

Con essi deduceva, tra l’altro, la violazione del canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio nel ribaltamento dell’assoluzione, l’illegittima acquisizione di dichiarazioni predibattimentali, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni degli informatori, la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, l’insussistenza del contributo concorsuale, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per essere stato condannato per concorso morale in luogo della contestata partecipazione materiale, il vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche e alla recidiva, nonché il travisamento della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso che la denuncia cumulativa dei vizi di violazione di legge e di motivazione rende il ricorso inammissibile per aspecificità, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il ricorrente ha l’onere di indicare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali manifestamente illogica. Ha inoltre ribadito che il ricorso deve operare un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non abbia mutato la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione. Ha quindi affermato che l’affermazione di responsabilità per concorso di persone non richiede l’individuazione dell’autore materiale, purché il giudice indichi le prove del consapevole e volontario contributo dell’agente alla realizzazione del reato.

In relazione ai motivi concernenti le dichiarazioni predibattimentali e le informazioni degli informatori, la Corte ne ha rilevato la mancanza di specificità, non avendo il ricorrente dedotto la decisività dell’elemento probatorio tramite la cosiddetta prova di resistenza. Ha evidenziato che la ricostruzione del fatto e il ruolo concorsuale prescindevano dalle dichiarazioni contestate, fondandosi su atti irripetibili quali il rinvenimento del mezzo sottratto nella proprietà dell’imputato, sulla base del gps, e il ritrovamento nella sua abitazione di giubbotti antiproiettile, tute e altri oggetti corrispondenti a quelli usati dai rapinatori.

La Corte ha poi ritenuto che la revoca dell’ordinanza di rinnovazione istruttoria non richieda una motivazione specifica, essendo sufficiente che le ragioni emergano dalla sentenza. Ha comunque escluso l’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva in caso di reformatio in peius di una sentenza assolutoria, qualora emerga che la lettura della prova da parte del primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione. Ha infine escluso la violazione del principio di correlazione, affermando che la condanna per concorso morale in luogo della contestata autoria materiale si pone in rapporto di continenza con l’originaria imputazione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto la motivazione sulla recidiva non meramente apparente e ha giudicato aspecifico il motivo sulle attenuanti generiche, non risultando la relativa richiesta dalle conclusioni rassegnate in appello. Ha infine dichiarato il motivo sul travisamento della prova privo della prova di resistenza, non indicando le ragioni per cui l’elemento asseritamente travisato comprometterebbe la tenuta logica dell’intera motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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