Decorso del termine di accesso non consuma il potere della P.A. di provvedere (TAR Sardegna n. 922 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 non consuma il potere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi. Il provvedimento adottato oltre tale termine è pertanto legittimamente qualificabile come riscontro all’istanza, ancorché tardivo. In presenza di un provvedimento di accoglimento parziale che richieda integrazioni documentali, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per rideterminarsi compiutamente, alla luce della documentazione successivamente prodotta dal richiedente e con esclusivo riferimento ai soli mappali indicati nell’istanza originaria.
Il Fatto
Una cittadina, comproprietaria di alcune particelle site nel territorio comunale, presentava al Comune istanza di accesso agli atti del procedimento regionale di accertamento degli usi civici, chiedendo in particolare la proposta di accertamento e le osservazioni comunali. L’amministrazione riscontrava con nota del 2 marzo 2026, oltre il termine di trenta giorni, disponendo un accoglimento parziale dell’istanza e richiedendo la trasmissione dei titoli di proprietà, non ritenendo idonee le visure catastali prodotte. La richiedente, dedotta la formazione del silenzio-rifiuto, impugnava il provvedimento e il rifiuto formatosi, lamentando la violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della l. n. 241/1990 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato la nota comunale come provvedimento di riscontro all’istanza di accesso, ancorché adottata dopo la maturazione del termine di trenta giorni. Richiamando il principio per cui “il decorso del predetto termine non consuma il potere della P.A. di provvedere”, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 6854/2024, il Tribunale ha escluso che l’intervenuto silenzio-rifiuto rendesse illegittimo il sopravvenuto provvedimento espresso.
Il giudice ha tuttavia rilevato che il riscontro comunale era intervenuto prima che la ricorrente trasmettesse le note di trascrizione dei titoli di provenienza e l’indicazione specifica delle particelle di cui è comproprietaria, avvenuta il 18 marzo 2026. La richiesta integrazione documentale contenuta nella nota impugnata risultava pertanto superata dalla successiva produzione, che ampliava peraltro il novero dei fogli catastali di interesse.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha ritenuto di assegnare al Comune il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza, per pronunciarsi compiutamente sull’istanza di accesso, con esclusivo riferimento ai soli mappali indicati nell’istanza originaria. Ha altresì fissato l’udienza in camera di consiglio per la verifica dell’adempimento, riservando ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese.
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Nota della Redazione
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