Bancarotta fraudolenta e amministratore di fatto del gruppo (Cass. pen. n. 10984/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive; in caso di società non più operativa, tali elementi devono essere commisurati non alla inesistente fase produttiva e commerciale, bensì alla gestione del patrimonio, sicché la prova può trarsi anche da uno o più atti che per l’oggetto e per il tempo di esecuzione siano sintomatici dell’esistenza del potere di fatto in modo non episodico o occasionale. Il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. In tema di reati fallimentari, la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo che l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamente gestori di fasi o settori dell’attività di queste, limitandone l’autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite.
Il Fatto
L’imputato, presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato della capogruppo, è stato condannato in primo grado e dalla Corte d’appello di Napoli per plurimi delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché impropria da falso in bilancio e da operazioni dolose, in relazione al fallimento di una società del gruppo. La Corte di appello ha confermato la responsabilità, ritenendo la sussistenza della bancarotta documentale per la irregolare tenuta delle scritture contabili (gestione extracontabile e girocontazione infragruppo) e della bancarotta patrimoniale e delle operazioni dolose, riconoscendo all’imputato la qualità di amministratore di fatto delle società fallite.
Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica in ordine alla regolarità delle scritture e la mancata prova della qualità di amministratore di fatto, sostenendo che le condotte attribuitegli non erano sintomatiche di una gestione continuativa e organica delle società.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Quanto al primo motivo, relativo alla bancarotta documentale, la Corte ha rilevato che la doglianza sul dolo era inedita, non essendo stata dedotta in appello, e ha escluso il travisamento della prova, osservando che la Corte di merito si era confrontata puntualmente con le emergenze della consulenza tecnica, giungendo alla conclusione della irregolare tenuta delle scritture per la gestione unitaria e congiunta della contabilità del gruppo, che impediva l’individuazione delle movimentazioni specifiche della fallita. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio è impossibile, ma anche quando gli accertamenti da parte degli organi fallimentari sono ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.
Quanto al secondo motivo, relativo alla qualità di amministratore di fatto, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha richiamato i principi consolidati in materia, affermando che la prova dell’amministrazione di fatto richiede elementi sintomatici dell’inserimento organico con funzioni direttive, ma che, in caso di società non più operativa, tali elementi devono essere commisurati alla gestione del patrimonio, potendo la prova trarsi anche da uno o più atti significativi. La Corte ha valorizzato le condotte distrattive poste in essere dall’imputato (versamento di 170.000 euro da una società del gruppo a un’altra senza giustificazione, pagamento di 13.000 euro a se stesso, pagamento preferenziale a un creditore per evitare il fallimento), unitamente al fatto che era il dominus del gruppo, che l’amministratore di diritto della fallita si limitava a eseguire le sue direttive e che l’imputato aveva finanziato la fallita sistematicamente. La Corte ha quindi ritenuto che tali condotte, anche se singole, erano di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa e sintomatiche dell’effettivo inserimento nella gestione, escludendo che la titolarità della carica di amministratore della capogruppo implicasse di per sé la qualifica di amministratore di fatto, e sottolineando che l’accertamento costituiva una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.
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