Transito nei ruoli civili e monetizzazione delle ferie non godute (TAR Lazio n. 3081 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute, la monetizzazione presuppone la cessazione del rapporto di lavoro. Il transito del dipendente, divenuto inidoneo al servizio, nei ruoli civili della medesima amministrazione configura prosecuzione e non cessazione del rapporto, sicché permane la possibilità di fruire del congedo maturato e manca il presupposto per la liquidazione. Il diritto alle ferie, garantito dall’art. 36, terzo comma, della Costituzione, resta preminente rispetto a qualsiasi indennità surrogatoria, il cui riconoscimento è ammesso solo in via subordinata, allorché sia accertata l’impossibilità di un godimento effettivo. Gli atti di determinazione degli emolumenti sono atti paritetici e non richiedono motivazione, con la conseguenza che eventuali irregolarità procedimentali rilevano sul piano risarcitorio, non su quello dell’illegittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, già commissario capo della Polizia di Stato, è transitato per inidoneità fisica al servizio nell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno. Ha chiesto alla Prefettura la monetizzazione del congedo ordinario non fruito per esigenze di servizio e di salute, riferito agli anni 2018 e 2019, per complessivi 69 giorni. Non avendo ricevuto alcun provvedimento espresso, ha agito ex art. 117 c.p.a. per far accertare l’illegittimità del silenzio e ottenere la condanna dell’amministrazione.
Dopo una sentenza non definitiva che ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio e convertito il rito in ordinario, il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, chiedendo l’accertamento del diritto al pagamento sostitutivo e riducendo la pretesa a poco più di settemila euro. Il Ministero si è opposto richiamando la necessità di una preventiva fruizione delle ferie e il divieto di monetizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione dell’azione, che non ha ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti autoritativi ma l’accertamento di un diritto patrimoniale, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, quarto comma, del d.lgs. n. 165/2001. Gli atti di determinazione di stipendi e indennità sono atti paritetici, per i quali l’accertamento del diritto prescinde dall’intermediazione di un provvedimento.
Da tale qualificazione deriva che non è percorribile l’azione avverso il silenzio e che l’azione di accertamento soggiace alla prescrizione e non alla decadenza. Ne deriva, altresì, che agli atti paritetici non si applica l’obbligo di motivazione quando le scelte si conformano a criteri prestabiliti, risultando la disciplina dettata direttamente da norme di legge.
Il Tribunale ricorda la centralità dell’art. 36 della Costituzione e il principio dell’irrinunciabilità delle ferie, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016, che ha escluso profili di illegittimità dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, volto a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie. Nella medesima direzione è richiamata la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2024, secondo cui l’indennità finanziaria spetta solo al termine del rapporto.
Nel caso concreto manca il presupposto della monetizzazione, poiché non si è verificata alcuna cessazione del rapporto, ma la sua prosecuzione nella medesima amministrazione, seppure nei ruoli civili. La Corte richiama i precedenti del Cons. Stato n. 11254, n. 10445 e n. 9716 del 2023, secondo cui né il cambio di status né il passaggio a un diverso ruolo impediscono la fruizione delle ferie dopo il transito.
Il Tribunale osserva, infine, che eventuali parcellizzazioni dell’istruttoria e posizioni ondivaghe dell’amministrazione non inficiano la legittimità degli atti, potendo al più integrare una responsabilità risarcitoria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, questione estranea al thema decidendum. La domanda è quindi respinta, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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