Nessun indennizzo da revoca per nomina caducata in sede giurisdizionale (TAR Lazio n. 3079 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 presuppone un provvedimento di revoca adottato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento non prevedibile della situazione di fatto o per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Non spetta alcun indennizzo quando la nomina sia stata caducata in forza di una sentenza di annullamento del bando e degli atti della procedura, stante il vincolo di necessaria presupposizione e consequenzialità. Riqualificata la domanda come risarcitoria per lesione dell’affidamento, la pretesa resta infondata ove il destinatario dell’atto favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, conoscesse l’impugnazione pendente: difetta, in tal caso, il ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto. Il danno da ritardata assunzione non è configurabile quando la nomina sia stata accertata come illegittima.

Il Fatto

La ricorrente era stata nominata Direttore di un Istituto del C.N.R. con delibera del Consiglio di amministrazione, in esito a una procedura selettiva indetta dopo la rinuncia del candidato precedentemente prescelto. La seconda procedura e il relativo bando erano stati annullati dal TAR Lazio, con caducazione di tutti gli atti consequenziali, compresa la nomina.

Dopo il passaggio in giudicato di tale pronuncia, la ricorrente ha chiesto al TAR la condanna dell’Ente al pagamento dell’indennizzo da revoca, quantificato in circa un milione e settecentomila euro, di cui una parte per differenze retributive e la quota prevalente per danno all’immagine, alla carriera e alla ricerca. Il C.N.R. ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della domanda, escludendo sia la revoca sia l’affidamento meritevole di tutela.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, che subordina l’indennizzo all’esercizio del potere di revoca per una delle ipotesi tipiche ivi previste. Nel caso concreto difetta il presupposto stesso della pretesa: gli atti di nomina non sono stati revocati per autonoma determinazione dell’Amministrazione, ma sono stati caducati in ragione di una sentenza di annullamento. Il giudice richiama il principio della caducazione automatica degli atti legati da vincolo di presupposizione e consequenzialità, già affermato da Cons. Stato, V, n. 5694 del 2012.

La conclusione non muta riqualificando la domanda in chiave risarcitoria per lesione dell’affidamento. La Corte richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 29 novembre 2021: la responsabilità dell’Amministrazione postula un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto, escluso in caso di illegittimità evidente o quando il destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione proposta contro il provvedimento.

Nel caso di specie la ricorrente era consapevole del contenzioso pendente, avendo proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la procedura; non poteva quindi maturare alcun affidamento tutelabile. Assume rilievo anche la mancata stipula del contratto, adottata dall’Amministrazione in via cautelativa, e la circostanza che la ricorrente non abbia impugnato la successiva sentenza che ha definito il contenzioso.

Il Tribunale esclude poi che la vittoria riportata in sede di appello abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria: il Consiglio di Stato si era limitato a rilevare la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado. Quanto all’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, la condotta dell’Amministrazione è ritenuta giustificata dal contenzioso pendente e dall’esito finale della vicenda.

Ad abundantiam, il giudice rileva comunque l’insufficienza probatoria delle singole voci: le spese di viaggio non sono correlate alla nomina; il danno da ritardata assunzione non è configurabile in presenza di una nomina illegittima; i pregiudizi all’immagine, alla carriera e alla ricerca sono allegati in modo generico e smentiti dagli sviluppi accademici successivi. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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