Requisiti di idoneità professionale e codici EER: il TAR Puglia conferma l’esclusione per mancata iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (TAR Puglia n. 359 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del disciplinare di gara che richiede, a pena di esclusione, l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per l’esecuzione di servizi di verifica, ispezione, lavaggio, disostruzione, spurgo e pulizia di opere fognarie non si limita al possesso di una determinata categoria, ma si estende necessariamente all’abilitazione a gestire i rifiuti prodotti e da smaltire, identificati dai codici EER espressamente prescritti dalla legge di gara. Tale requisito di idoneità professionale, se formulato in termini inequivocabili, non può essere interpretato in senso restrittivo e penalizzante per la stazione appaltante, che legittimamente ne fa discendere l’esclusione del concorrente privo della prescritta abilitazione.
Il Fatto
Una società, mandante di un raggruppamento, impugnava il provvedimento con cui la stazione appaltante ne aveva disposto l’esclusione dal Lotto 5 di una procedura aperta per l’affidamento, secondo lo schema dell’Accordo Quadro, dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie. L’esclusione era fondata sulla carenza del requisito di cui all’art. 4.3.1. del disciplinare di gara, che imponeva, a pena di esclusione, l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per i codici EER 18.08.01 e 20.03.06. Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava anche la successiva aggiudicazione della gara al raggruppamento controinteressato, chiedendo la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto la prescrizione del disciplinare espressa in termini inequivocabili, contrariamente alla tesi della ricorrente, che ne proponeva una lettura limitativa. Il Collegio ha chiarito che il requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali non si esaurisce nella titolarità di una determinata categoria, ma richiede l’abilitazione alla gestione dei rifiuti individuati dai codici EER specificati dalla legge di gara, risultando coerente con la necessità che l’operatore sia in grado di smaltire i rifiuti prodotti nell’esecuzione delle prestazioni.
Sul piano cautelare, il Collegio ha escluso la sussistenza del periculum in mora, atteso che la controversia concerne l’affidamento di servizi e lavori suddivisi in undici lotti, secondo lo schema dell’Accordo Quadro con un unico operatore per ogni lotto, ai sensi degli artt. 59, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 36/2023. La durata dell’affidamento di trentasei mesi e la conseguente possibilità di un subentro nel contratto in caso di esito favorevole del giudizio di merito rendono non irreparabile il pregiudizio lamentato dalla ricorrente.
La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase, e l’udienza pubblica di merito è stata fissata per la trattazione della controversia.
Nota della Redazione
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