Il giudice può negare pene sostitutive per i precedenti penali (Cass. pen. Sez. 2 n. 7689 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta di sostituzione anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, a condizione che la valutazione sia oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione. La prognosi negativa in ordine alla finalità rieducativa della pena sostitutiva, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni imposte può legittimamente fondarsi sul curriculum criminale del richiedente, quando da esso emergano elementi indiscutibilmente negativi. Ne consegue che, ove il giudice ritenga in ogni caso impossibile procedere all’applicazione di una pena sostitutiva, diviene irrilevante l’omesso esame di specifiche modalità o sedi di svolgimento del lavoro di pubblica utilità indicate dalla difesa nei motivi nuovi. L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, potendo al più influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato in relazione ai reati di ricettazione e di truffa, con contestazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 18 settembre 2025, aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando anche l’istanza di sostituzione della pena detentiva breve con quella del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare sostitutiva. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione di legge e i vizi di motivazione per l’omessa valutazione dei motivi nuovi depositati in appello, concernenti la disponibilità di una sede alternativa per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, e per la mancata applicazione d’ufficio della semilibertà sostitutiva da parte del giudice di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha preliminarmente rilevato come i motivi di ricorso non vertessero sull’affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che la condanna era da ritenersi già divenuta irrevocabile. Nel merito, la Cassazione ha qualificato i motivi come manifestamente infondati, trattandoli congiuntamente. Il Collegio ha osservato come la Corte territoriale avesse congruamente motivato il diniego della pena sostitutiva, valorizzando l’incapacità concreta dell’imputato di adempiere agli obblighi connessi alle misure alternative e ai benefici concessigli in passato, che non avevano sortito alcuna efficacia deterrente.
In particolare, il giudice di merito aveva ampiamente richiamato il curriculum criminale dell’imputato, caratterizzato da una condanna per evasione e da plurime condanne riportate dal 2011 al 2024 per reati contro il patrimonio, nonché dalla revoca di precedenti benefici quali la sospensione condizionale, la detenzione domiciliare e l’affidamento in prova. La Cassazione ha ricordato il principio secondo cui, in tema di pene sostitutive, il giudice può respingere la richiesta anche con esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché la valutazione sia specifica, puntuale e concreta in ordine alla prognosi della finalità rieducativa e al contenimento del rischio di recidiva, richiamando le pronunce Sez. 4, n. 36961 del 2025 e Sez. 5, n. 24093 del 2025.
Quanto alla doglianza relativa all’omessa valutazione dei motivi nuovi circa la disponibilità della Caritas Ambrosiana quale sede per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Collegio ha evidenziato come la motivazione della Corte territoriale riguardasse la ritenuta generale impossibilità di procedere all’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., rendendo del tutto inutile l’esame delle modalità e del luogo ove il beneficio avrebbe potuto essere svolto. Il vizio di omessa motivazione è stato pertanto escluso, non avendo la difesa neppure evidenziato la rilevanza della dedotta omissione.
La Corte ha infine ribadito che il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che la motivazione dia conto, anche globalmente, delle ragioni del convincimento, con la conseguenza che le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata devono considerarsi implicitamente disattese. Per gli stessi motivi, ha precisato che l’omessa valutazione di una memoria difensiva ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. non determina alcuna nullità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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