Esame avvocato, sufficienza della motivazione sintetica per criteri predeterminati (TAR Calabria n. 171 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, ove la Commissione esaminatrice abbia stabilito, a titolo di autovincolo, di esprimere una motivazione sintetica del giudizio negativo mediante richiamo ai criteri di correzione predeterminati, il voto numerico integrato da tale motivazione costituisce motivazione sufficiente del giudizio di non idoneità. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della verifica dei vizi logici, degli errori di fatto e delle contraddittorietà ictu oculi rilevabili, senza sostituire la discrezionalità tecnica della Commissione. La mancanza di ulteriori annotazioni o segni grafici sull’elaborato non integra, di per sé, difetto di motivazione, qualora le modalità esplicative siano state prestabilite e non impugnate.
Il Fatto
La ricorrente ha sostenuto l’unica prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2024, conseguendo il punteggio di 15/30 e non essendo ammessa alla prova orale. Presa conoscenza del verbale contenente il giudizio e la motivazione a seguito di istanza di accesso, ha impugnato il giudizio di non idoneità davanti al TAR Calabria, deducendo la genericità e insufficienza della motivazione e l’illogicità della valutazione tecnica.
Il Ministero della Giustizia si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza non appellata. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina applicabile ratione temporis. L’art. 49 della legge n. 247 del 2012, più volte prorogato, mantiene in vigore per la sessione 2024 le norme previgenti di cui al r.d.l. n. 1578 del 1933 e al r.d. n. 37 del 1934. Ne deriva che l’art. 46, comma 5, della legge n. 247 del 2012, che impone l’annotazione delle osservazioni positive o negative sui punti dell’elaborato, non trova applicazione. La Corte richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017, secondo cui i provvedimenti che rilevano l’inidoneità delle prove scritte sono adeguatamente motivati anche se fondati su soli voti numerici.
Tuttavia, nel caso concreto, la Commissione triestina aveva stabilito, con verbale del 22.1.2025, di esprimere a verbale una motivazione sintetica in caso di valutazione negativa, richiamando i criteri di correzione. Si tratta di un autovincolo che circoscrive il sindacato giurisdizionale alla verifica del rispetto di tale standard motivazionale minimo.
Il Collegio rileva che il giudizio impugnato — espresso con verbale del 12.2.2025 e recante il voto numerico e una sintetica motivazione riferita alla carenza di rigore metodologico, alla mancata argomentazione delle conclusioni e all’incapacità di risolvere i problemi giuridici sottesi — soddisfa il parametro prefissato. Il richiamo a due punti dei criteri di correzione fissati ex ante consente alla candidata di percepire le criticità rilevate. Non pertinente è il richiamo alla giurisprudenza del TAR Milano n. 1400/2025, relativa a un caso di mero punteggio numerico privo di annotazioni.
Il Collegio esclude, inoltre, il vizio di disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati, poiché il relativo sindacato postula l’assoluta identità delle situazioni. Quanto al secondo motivo, il parere pro veritate e il raffronto con le soluzioni delle scuole forensi non consentono al giudice di sovrapporre il proprio giudizio a quello della Commissione. I criteri premiano la capacità di argomentare le conclusioni, non la conformità alla soluzione maggioritaria, e la carenza rilevata attiene allo sviluppo argomentativo degli istituti, non alla soluzione prescelta. Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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