Lastrico solare non è superficie non residenziale né volume tecnico (TAR Puglia n. 1035 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo della superficie complessiva rilevante per la verifica dei limiti massimi di costo dell’edilizia residenziale pubblica, il terrazzo costituente lastrico solare non è computabile come superficie non residenziale. Esso non è pertinenza degli alloggi né dell’organismo abitativo, poiché prevale la funzione di copertura e protezione dell’edificio, al pari del tetto. La superficie di copertura non è qualificabile nemmeno come volume tecnico, mancando i requisiti elaborati dalla giurisprudenza amministrativa. Resta dunque legittima l’esclusione dalla graduatoria del progetto che, su tali basi, superi i valori limite del rapporto tra costo di realizzazione e superficie complessiva.
Il Fatto
Il comune ricorrente candida al bando regionale per il recupero dell’edilizia residenziale pubblica nei piccoli comuni un progetto di riqualificazione di un lotto di alloggi, dell’importo di oltre un milione di euro. La Regione esclude la proposta in sede di graduatoria provvisoria e conferma l’esclusione all’esito delle osservazioni dell’ente, rilevando il superamento dei limiti massimi di costo fissati dalla D.G.R. n. 1941/2023.
Il comune impugna le determinazioni dirigenziali e gli atti presupposti, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione dei fatti e erronea valutazione tecnica. Il ricorrente sostiene che la Regione avrebbe omesso di computare la superficie del terrazzo a lastrico solare, pari a oltre 180 mq, e che, correttamente calcolati i metri quadri, i rapporti tra costi e superficie rientrerebbero nei parametri. La Regione eccepisce in via preliminare la tardività parziale del ricorso e l’inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio; il Tribunale ha disposto l’integrazione nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che l’Avviso rinvia espressamente alla D.G.R. n. 1941/2023, che ha ridefinito i limiti massimi di costo applicabili ai programmi non ancora finanziati, e che l’art. 5 dell’Avviso impone la redazione della proposta nel rispetto di tali limiti. La verifica regionale ha quindi assunto a riferimento la superficie complessiva, data dalla superficie utile aumentata del 60 per cento della somma delle superfici non residenziali e dei parcheggi coperti.
La questione centrale riguarda la computabilità del terrazzo di copertura. Il Tribunale osserva che la superficie invocata dal ricorrente non può essere considerata superficie non residenziale, non essendo pertinenza degli alloggi né dell’organismo abitativo. Prevale, infatti, la funzione primaria ed essenziale di copertura e protezione dell’edificio, al pari del tetto: la conformazione piana o inclinata resta secondaria rispetto a tale destinazione, che esclude anche la configurazione residuale come locale a servizio della residenza.
Il Collegio respinge poi la tesi della qualificazione come volume tecnico, richiamando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 7558 del 2024, n. 7785 del 2021, n. 3468 del 2024, n. 1035 del 2025, n. 2842 del 2020). I volumi tecnici sono solo quelli strettamente necessari a contenere impianti indispensabili per il comfort abitativo e non collocabili altrimenti; deve comunque trattarsi di un volume, ossia di una costruzione con piano di base e due superfici verticali contigue, presupposto non sussistente nella specie.
Il Tribunale ritiene superfluo esaminare le eccezioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito. Le discrasie tecniche tra i dati del progetto e quelli del quadro economico, pure segnalate dalla stessa Regione, non mutano l’esito, perché la superficie del lastrico resta comunque esclusa dal computo. Quanto alla terza censura, relativa ai costi di demolizione, il Collegio rileva che il Comune ha inserito nel quadro economico la voce relativa all’intervento di sostituzione edilizia, per oltre 38.000 euro, considerata in istruttoria, e che la percentuale del 30 per cento è dedotta in modo generico e apodittico. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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