Mera somiglianza delle offerte tecniche non prova l’unicità del centro decisionale (TAR Molise n. 265 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023, che ha sostituito l’art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50/2016, non configura un automatismo espulsivo, ma delinea un accertamento progressivo e graduato, che muove dalla verifica del controllo societario, passa alla relazione fattuale tra imprese e solo in via residuale valuta il contenuto delle offerte. La mera somiglianza o sovrapponibilità delle offerte tecniche non è bastevole a provare l’esistenza di un unico centro decisionale, occorrendo elementi di fatto univoci e concordanti, non suscettibili di letture alternative. L’identità del consulente-redattore e i refusi comuni sono elementi compatibili con prassi professionali, come il “copia e incolla”, e non dimostrano il collegamento. La valutazione della Commissione di gara è espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile in assenza di profili di incongruenza o irragionevolezza. La ratifica di un atto viziato da incompetenza relativa, anche in pendenza di giudizio, è ammissibile ai sensi dell’art. 6 della legge n. 249/1968, che si atteggia a norma speciale rispetto all’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune di Forlì del Sannio affidava alla Centrale unica di committenza (CUC) di Agnone la procedura aperta per l’affidamento di lavori di messa in sicurezza del centro abitato dal dissesto idrogeologico. All’esito della gara, l’aggiudicazione definitiva veniva disposta in favore della società classificatasi prima. La società terza classificata, con una diffida, segnalava alla stazione appaltante significative identità tra le offerte tecniche delle prime due classificate, denunciando l’esistenza di un collegamento sostanziale e di un unico centro decisionale. La CUC respingeva l’istanza di autotutela e la società ricorrente impugnava gli atti di gara, deducendo il vizio di unicità del centro decisionale e, con motivi aggiunti, la legittimità della ratifica della convenzione di avvalimento intervenuta nel corso del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso il primo motivo di ricorso, incentrato sull’unicità del centro decisionale, osservando come la nuova disciplina di cui all’art. 95 d.lgs. n. 36/2023 richieda un accertamento sostanziale e progressivo, non essendo la sanzione espulsiva ancorata a meri indizi. La società ricorrente non aveva fornito alcuna prova di legami societari, personali o familiari tra le due imprese, limitandosi a una perizia di parte basata su un confronto testuale delle offerte, elemento che la giurisprudenza ritiene insufficiente in quanto spiegabile con pratiche professionali comuni quali il ricorso al medesimo consulente o all’utilizzo di documentazione standardizzata. Il Collegio ha inoltre valorizzato la discrezionalità tecnica della Commissione di gara, le cui valutazioni differenziate sui punteggi escludevano una matrice redazionale comune.
Il secondo motivo, relativo all’incompetenza del Sindaco a sottoscrivere la convenzione di avvalimento tra il Commissario di Governo e il Comune, è stato dichiarato infondato e improcedibile a seguito della ratifica adottata dalla Giunta comunale in pendenza di giudizio. Il TAR ha chiarito che tale atto non costituisce una convenzione associativa tra Comuni disciplinata dall’art. 30 T.u.e.l., atteso che non realizza una gestione associata di funzioni, ma un accordo organizzativo di cooperazione amministrativa verticale, per cui la sottoscrizione ad opera dell’organo non competente integra un’ipotesi di incompetenza relativa, sanabile mediante ratifica, e non un difetto assoluto di attribuzione.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ne ha rilevato l’inammissibilità per difetto di interesse, rilevata d’ufficio, atteso che l’eventuale annullamento della ratifica non avrebbe consentito la reiterazione della gara. Nel merito, tutte le censure sono state rigettate. In particolare, è stata riconosciuta la sussistenza di un interesse pubblico alla conservazione dell’atto, la legittimità della delega di funzioni dalla Regione al Comune in base al principio di sussidiarietà verticale, e la natura ragionevole della convalida, considerato che l’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990 non fissa il termine di sei mesi per la convalida, diversamente da quanto previsto per l’annullamento d’ufficio.
In ragione del rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti, il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate, stante la particolarità e la brevità del giudizio.
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Nota della Redazione
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