Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rinuncia per scorrimento in altro ateneo (TAR Lazio n. 6072 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura di trasferimento universitario allorché la parte ricorrente dichiari espressamente di rinunciare alla definizione nel merito del giudizio, avendo nel frattempo ottenuto l’iscrizione per scorrimento presso altro ateneo. Il venir meno dell’interesse alla decisione, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, non richiede alcuna valutazione nel merito delle censure prospettate e legittima la declaratoria di improcedibilità. La definizione in rito della controversia, unitamente alla richiesta di parte ricorrente cui l’Amministrazione non si è opposta, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
Una studentessa, iscritta al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso un ateneo estero con sede a Tirana, impugnava dinanzi al TAR Lazio l’avviso pubblicato il 30.01.2023 dall’Università La Sapienza di Roma, recante la graduatoria sostitutiva per i trasferimenti agli anni successivi al primo. La ricorrente contestava la mancata collocazione in posizione utile per l’ammissione al II anno di corso, l’erroneo inserimento nella graduatoria relativa al III anno e il mancato riconoscimento di un CFU, deducendo altresì plurimi profili di illegittimità procedimentale quali l’omessa verbalizzazione delle operazioni di valutazione e il mancato rispetto delle tempistiche di bando.
L’ateneo si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, depositando la documentazione inclusiva della nuova graduatoria e della posizione della ricorrente. Con ordinanza n. 1721/2023 la Sezione respingeva la domanda cautelare per carenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
All’esito dell’udienza di smaltimento del 13 marzo 2026, il Collegio sottoponeva alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di improcedibilità del ricorso, in relazione alla dubbia persistenza dell’interesse della studentessa alla domanda di trasferimento al II anno, considerato il lasso di tempo trascorso e la possibilità che la stessa avesse già concluso il ciclo di studi presso la facoltà di origine.
La ricorrente depositava memoria in data 26.03.2026 con cui rappresentava l’intenzione di rinunciare al ricorso, essendo nel frattempo rientrata per scorrimento presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro. Tale dichiarazione integrava un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio.
Il Collegio, pertanto, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, ha dato atto del venir meno dell’interesse della parte ricorrente e ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse, senza alcuna valutazione nel merito delle censure prospettate. La definizione in rito della controversia ha infine giustificato la compensazione delle spese di giudizio, anche in ragione della richiesta di parte ricorrente cui l’Amministrazione non si è opposta.
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Nota della Redazione
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