Bancarotta fraudolenta da operazioni dolose e dolo specifico non necessario (Cass. pen. Sez. 7 n. 7780 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per operazioni dolose, l’elemento psicologico del reato non richiede la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare, ma esige che l’agente abbia agito nella consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica rivestita. È altresì necessaria la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa. Il gravame che riproponga censure in punto di fatto, già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di una società, era stato condannato in primo grado per il reato di cui agli artt. 216 e 223, comma 2, n. 2, R.D. n. 267/1942, per la distrazione di beni sociali. La Corte di Appello di Roma aveva confermato la pronuncia di condanna, rigettando i motivi di gravame. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo, ha dedotto l’omessa e imprecisa motivazione sulla valutazione dell’elemento psicologico del reato. Con il secondo, ha lamentato il difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 217 della legge fallimentare, relativo alla bancarotta semplice.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, in sede di vaglio preliminare di ammissibilità, ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli entrambi privi dei requisiti necessari per un sindacato di legittimità.
Quanto al primo motivo, la doglianza relativa alla valutazione dell’elemento psicologico è stata giudicata inammissibile, in quanto costituita da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi dal giudice di merito, senza che fosse stata offerta una specifica critica alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Con riferimento al secondo motivo, concernente la mancata applicazione dell’art. 217 della legge fallimentare, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto manifestamente infondato e reiterativo di ragioni già proposte in appello, implicanti valutazioni di fatto sottratte al sindacato di legittimità, non versandosi in ipotesi di motivazione carente o manifestamente illogica.
La Suprema Corte ha, inoltre, richiamato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose. Secondo tale principio, ai fini dell’integrazione dell’elemento psicologico, è necessario che l’agente abbia agito nella consapevolezza e volontà dell’azione pregiudizievole per il patrimonio, nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica ricoperta. È altresì richiesta la prevedibilità in concreto del dissesto come conseguenza dell’azione antidoverosa, mentre non è necessaria la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare in sé, richiamando il precedente di Sez. 5, n. 24692 del 2025.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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