Sanzione disciplinare al funzionario di guardia per tardivo fonogramma (TAR Campania n. 1014 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disciplina del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il funzionario di guardia è tenuto, ai sensi dell’art. 63 del d.P.R. n. 64/2012, a richiedere l’adozione dei provvedimenti urgenti agli enti competenti a seguito degli interventi di soccorso, assicurandosi della loro avvenuta trasmissione. L’adempimento non tollera dilazioni ingiustificate: la trasmissione del fonogramma a distanza di oltre due giorni da un intervento che ha ingenerato una situazione di oggettivo pericolo per l’incolumità pubblica integra la violazione dei doveri d’ufficio e legittima la sanzione del rimprovero scritto. Il procedimento disciplinare, in assenza di un regolamento vigente, si sviluppa secondo le disposizioni del d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 1996 e del d.lgs. n. 127/2018; la scelta della sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile nei soli limiti dell’eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, funzionario di guardia presso un Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ha impugnato il provvedimento con cui il Comandante provinciale gli ha comminato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto per la violazione dell’art. 63 del d.P.R. n. 64/2012.
L’azione disciplinare trae origine da un intervento di soccorso pubblico urgente effettuato in orario notturno a seguito del distacco di sezioni di guaina dalla copertura del cimitero comunale. Il Capo squadra intervenuto sul posto aveva contattato telefonicamente il ricorrente, chiedendogli di inoltrare il fonogramma agli enti competenti. Questi aveva inizialmente opposto un rifiuto, ritenendo l’atto non di propria attribuzione, e solo due giorni dopo, inoltrato la comunicazione alla Sala operativa 115. Il ricorso, articolato in quattro motivi, censurava l’assenza di condotta sanzionabile, la contraddittorietà tra contestazione e provvedimento finale, il vulnus al diritto di difesa e il contrasto con la scansione temporale del procedimento disciplinare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione delle competenze attribuite al funzionario di guardia, rilevando come l’art. 63 del d.P.R. n. 64/2012 imponga espressamente di richiedere l’adozione di provvedimenti urgenti agli enti competenti, assicurandosi della avvenuta trasmissione. A ciò si affiancano le circolari di settore sulla reperibilità, secondo cui il funzionario, una volta chiamato, è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Sulla base della documentazione, il TAR rileva che la condotta dell’esponente si è posta in contrasto con i doveri d’ufficio, avendo questi trasmesso il fonogramma solo a distanza di oltre due giorni da un intervento che presentava un oggettivo pericolo per l’incolumità pubblica, in un’area accessibile alla cittadinanza anche nei giorni festivi. Non coglie nel segno la tesi dell’asserita inutilità di una notizia immediata per la presunta assenza del personale nel fine settimana: deve essere sempre garantito un intervento urgente, e lo stesso ricorrente aveva rimarcato l’urgenza di operare con immediatezza a tutela dell’incolumità collettiva.
Quanto al procedimento, il Collegio osserva che, in assenza di un regolamento vigente (quello versato in atti è una mera bozza), l’iter deve svilupparsi secondo il d.P.R. n. 3/1957, l’art. 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 1996, il codice disciplinare del 2004, il d.P.R. n. 62/2013 e l’art. 239 del d.lgs. n. 127/2018. La contestazione deve avvenire entro venti giorni dalla conoscenza del fatto, con garanzia di accesso agli atti, memorie e audizione; la procedura si chiude entro centoventi giorni. Nel caso concreto tali termini risultano rispettati, essendosi il procedimento concluso in complessivi ventiquattro giorni.
Il TAR esclude poi la dedotta contraddittorietà tra contestazione e provvedimento finale: l’effettiva incolpazione non attiene alla trasmissione alla Sala operativa anziché direttamente agli enti, bensì alla tardiva trasmissione del fonogramma. Quanto al diritto di difesa, il Collegio rileva che non è stata fornita prova dell’effettiva presentazione della memoria, priva di protocollo e sottoscrizione.
Nel respingere il ricorso, il Collegio ribadisce che la scelta della sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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