Bancarotta documentale: integrazione istruttoria in appello e valutazione delle propalazioni (Cass. pen. Sez. VII n. 3170 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato d’appello le parti non sono titolari di un diritto alla prova, ma di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, che il giudice esercita ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. La relativa omissione è sindacabile in sede di legittimità solo se emergono, nell’apparato motivazionale, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni concernenti punti di decisiva rilevanza. La valutazione delle dichiarazioni del coimputato ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non è censurabile con la mera riproposizione delle allegazioni di fatto già disattese. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se congruamente motivato, è insindacabile nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la decisione di primo grado quanto all’affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando in senso più favorevole la pena.
Deduce tre motivi: l’omessa motivazione dell’ordinanza che ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; l’illogicità della motivazione nella valutazione delle dichiarazioni del coimputato; il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge davanti alla Cassazione sulla tenuta di questi motivi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara manifestamente infondato. Nel giudizio abbreviato d’appello le parti possono solo sollecitare il potere di integrazione istruttoria, che il giudice esercita ex officio nei limiti dell’assoluta necessità, secondo l’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Non è riconoscibile alle parti un diritto alla prova più ampio di quello operante in primo grado. Il Collegio richiama, tra gli altri, Sez. 2 n. 5629 del 30.11.2021, Sez. 6 n. 51901 del 19.09.2019 e Sez. 2 n. 17103 del 24.03.2017.
La Corte precisa poi il perimetro del sindacato di legittimità: la valutazione del giudice è censurabile solo se sussistono lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, secondo il principio di Sez. 2 n. 40855 del 19.04.2017. Nel caso concreto tali lacune non sono riscontrabili, perché il provvedimento impugnato ha dato conto dei motivi della mancata integrazione, non oggetto di puntuale censura.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la valutazione delle dichiarazioni del coimputato ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La Corte lo ritiene manifestamente infondato: la sentenza impugnata ha indicato gli elementi di riscontro apprezzati per corroborare il narrato del propalante, tra cui il ritiro della contabilità presso il consulente. Il ricorso, rispetto a tale percorso, si limita a riproporre irritualmente le medesime allegazioni di fatto già disattese.
Il terzo motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e versato in fatto. La Corte distrettuale ha esposto in modo congruo gli elementi rientranti nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti, richiamando i precedenti specifici e negando la sussistenza di elementi favorevoli, richiamando Sez. 2 n. 23903 del 15.07.2020 e Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017. Il diverso apprezzamento proposto dalla difesa non costituisce rituale censura di legittimità.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa per l’evidente inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., richiamando Corte cost. n. 186 del 13.06.2000 e Sez. 1 n. 30247 del 26.01.2016.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso