Reintegra di terre civiche disposta dal Commissario e difetto di giurisdizione (TAR Toscana n. 457 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cognizione delle controversie nelle quali si contesti la competenza della Regione a dare esecuzione alla reintegra di terre di uso civico spetta al Commissario per la liquidazione degli usi civici, e non al giudice amministrativo, quando la censura si risolva nella contestazione del contenuto della decisione commissariale che quella attività ha espressamente demandato all’amministrazione regionale. L’art. 29 della legge n. 1766 del 1927 riserva al Commissario la giurisdizione sulle questioni che, in via principale, esigono l’accertamento dell’esistenza, della natura e dell’estensione dei diritti di uso civico. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia, operato dall’art. 66, comma 5, del d.P.R. n. 616 del 1977, non incide su tale riparto. Il difetto di giurisdizione del giudice adito va dichiarato anche d’ufficio, con salvezza della riproposizione dell’azione ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 104 del 2010.
Il Fatto
Un Comune ha impugnato il decreto con cui la Regione Toscana ha disposto la reintegra in favore di un’amministrazione separata dei beni di uso civico di terreni individuati catastalmente, in attuazione di una sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici, poi corretta con ordinanza. Il medesimo decreto prevedeva il conferimento dell’incarico a un professionista per le operazioni tecniche e la registrazione, trascrizione e voltura del provvedimento.
Il Comune ricorrente ha dedotto plurimi profili di incompetenza della Regione, lamentando che il potere di curare la completa esecuzione delle proprie decisioni spetta al Commissario, che la competenza a dare esecuzione alla reintegra sarebbe del Comune, che trascrizione e voltura sarebbero riservate al cancelliere e che l’atto regionale non potrebbe sostituirsi alla sentenza commissariale come atto da trascrivere. La Regione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che tutte le censure contestano, sotto profili diversi, la competenza della Regione a procedere all’attività di reintegra in attuazione di quanto deciso dalla sentenza commissariale, il cui dispositivo, al punto n. 3, dispone la reintegrazione dei fondi “a cura della Regione Toscana”. La contestazione si risolve, dunque, nella contestazione di quella statuizione.
Il Tribunale ha richiamato l’art. 29 della legge n. 1766 del 1927, che attribuisce ai Commissari il potere di curare la completa esecuzione delle proprie decisioni, e ha ricordato che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono state trasferite alle Regioni dall’art. 66, comma 5, del d.P.R. n. 616 del 1977. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che tale trasferimento non consente alla Regione di invadere, con norma legislativa, la disciplina dei diritti. Su questa base la Regione Toscana ha adottato la legge regionale n. 27 del 2014.
Il Collegio ha escluso che tale assetto sia superato dalla legge n. 168 del 2017 in materia di domini collettivi, richiamando sul punto Sezioni Unite n. 12570 del 2023 e Corte cost. n. 119 del 2023.
Ha quindi affermato il principio per cui la giurisdizione speciale dei Commissari riguarda le controversie che, in via principale e non meramente incidentale, esigono la soluzione della questione circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico, richiamando Sezioni Unite n. 19399 del 2017, Sezioni Unite n. 17878 del 2016, Sezioni Unite n. 1670 del 2025 e TAR Lazio n. 21974 del 2025.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al Commissario, innanzi al quale l’azione potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 104 del 2010. Il Comune ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori; nessuna statuizione per le parti non costituite.
Nota della Redazione
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