Abusi in zona vincolata con nuovo volume non condonabili in Sicilia (TAR Sicilia n. 1102 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincolo relativo quando comportino creazione di nuovi volumi o superfici. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale interpretativa ha ripristinato la piena applicazione della disciplina statale di cui all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Il parere negativo della Soprintendenza costituisce atto vincolato, con la conseguenza che risultano superflui la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. Il vizio di disparità di trattamento non è deducibile avverso provvedimenti vincolati.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato nel 2004 domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per regolarizzare un ampliamento pertinenziale in legno di un fabbricato di proprietà ubicato nell’isola di Stromboli, consistente in una veranda e in un loggiato con travi in legno, incannucciato e vetri scorrevoli.
La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in ottemperanza alla circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, ha espresso parere negativo sulla richiesta in sanatoria. Il ricorrente ha impugnato la nota deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria, la disparità di trattamento, la lesione dell’affidamento e l’erronea applicazione retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 a un rapporto che assumeva esaurito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003 esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o in difformità del titolo edilizio e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252/2022, ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021, che aveva introdotto un’interpretazione autentica dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 nel senso di ammettere la sanatoria in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta.
Il Giudice amministrativo richiama la giurisprudenza consolidata, anche del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, secondo cui, perché l’abuso in area vincolata sia sanabile, devono ricorrere congiuntamente quattro condizioni: l’anteriorità dell’opera rispetto all’imposizione del vincolo; la conformità alle prescrizioni urbanistiche; la riconducibilità alle opere di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Nel caso in esame manca il presupposto della minore rilevanza, poiché l’intervento ha comportato creazione di nuove superfici e volumi.
La Sezione precisa che, in ambito paesaggistico, il divieto di incremento dei volumi opera rispetto a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche di natura tecnica o interrata, e che la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, avendo riguardo all’impatto sull’assetto del territorio.
Quanto alle censure procedurali, il Tribunale osserva che il provvedimento impugnato ha natura vincolata. Ne deriva la superfluità della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, non essendo possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure l’inutilità di una specifica motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, che il tempo non può legittimare. Il vizio di disparità di trattamento non rileva avverso atti vincolati.
Il rapporto giuridico non era esaurito: l’Amministrazione ha provveduto dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale e ha quindi correttamente applicato la disciplina risultante dalla pronuncia. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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