Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Basilicata n. 369 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia della pubblica amministrazione nel conformarsi al giudicato del giudice ordinario integra la violazione dell’obbligo di ottemperanza e legittima il ricorso di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore, non sul creditore, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione, fissa il termine, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e dispone la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, n. 203 del 2024, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a pagare in suo favore una somma, oltre accessori e spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario. La decisione è stata notificata all’amministrazione l’11 marzo 2024.
L’amministrazione ha adempiuto soltanto quanto alle spese di lite, che non formano oggetto del ricorso. Il ricorrente ha quindi proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del credito principale, chiedendo la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
In rito, il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d) e comma 3, cod. proc. amm. È decorso infruttuosamente anche il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997.
Nel merito, il ricorso è fondato. L’inerzia dell’ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso dal giudice ordinario. Non vi è prova dell’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso.
Su questo punto il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui l’onere della prova dell’adempimento grava sul debitore, citando Cassazione civ., sez. un., n. 12533/2001. Il perdurare dell’inottemperanza all’ordine di pagamento costituisce dato incontestato.
Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, detratto quanto già eventualmente corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, con spese a carico del Ministero. Dispone inoltre la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo, non ritenendola iniqua.
Le spese seguono la soccombenza e comprendono in modo omnicomprensivo anche le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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