Domanda risarcitoria inammissibile se il danno non si è ancora verificato (TAR Lazio n. 3462 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, ai sensi dell’art. 30, comma 2, cod. proc. amm., è inammissibile quando il pregiudizio patrimoniale dedotto non si sia ancora concretamente verificato. In assenza del danno non è configurabile alcun fatto o provvedimento lesivo, se non in via meramente ipotetica, e il termine di decadenza di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. non può pertanto decorrere. La parte che agisca anticipando gli effetti di una futura e incerta lesione non può invocare il termine decadenziale per giustificare l’azione, poiché la mancata percezione del danno esclude la stessa configurabilità dell’illecito.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore della produzione di ossido di calcio ed è sottoposta alla disciplina nazionale e sovranazionale sulle emissioni di anidride carbonica. Nel passaggio dalla fase III alla fase IV del Mercato ETS, disciplinato dal d.lgs. n. 30/2013 e innovato dal d.lgs. n. 47/2020, la scadenza per l’assegnazione delle Quote di CO2 per l’anno 2021 era fissata al 28.02.2021. Le Istituzioni comunitarie avevano preannunciato un possibile rinvio, ma in Italia il Comitato ETS ha assegnato le Quote solo a fine novembre 2021. È rimasto invece immutato il termine del 30.04.2021 per la restituzione del debito di CO2.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il ritardo avrebbe determinato una crisi di liquidità, poiché la società aveva confidato di finanziare l’acquisto delle Quote con il ricavato della vendita di quelle assegnate. Il Comitato ETS ha poi accertato la violazione dell’art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 47/2020 per la mancata restituzione delle Quote 2020, quantificando la sanzione in euro 4.642.100,00. La società ha quindi agito per il risarcimento del danno da ritardo, commisurandolo all’importo della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Ministero resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità della domanda, rilevando che la stessa ricorrente, con le istanze di rinvio, aveva dato atto dell’assenza di un pregiudizio patrimoniale attuale.
Il Collegio non ha disposto il rinvio richiesto, non ricorrendo un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.. Nel merito dell’eccezione, ha rilevato che il pregiudizio patrimoniale preannunciato con il verbale di accertamento di violazione non si è concretizzato.
La decisione muove dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi va proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento, se il danno deriva direttamente da questo.
Il Tribunale ha osservato che, non sussistendo il danno, non è ancora possibile argomentare della sussistenza di un fatto o di un provvedimento lesivo, se non in via meramente ipotetica. Ne consegue che il termine di decadenza ragionevolmente non può decorrere, poiché la parte non è ancora stata lesa e non può quindi percepire alcun danno.
La tesi della ricorrente, che aveva invocato il termine decadenziale per spiegare le ragioni dell’azione pur in assenza di danno, è stata pertanto disattesa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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