Valutazione PEF e sindacato tecnico nella gara per concessioni demaniali (TAR Campania n. 1219 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche ed economiche da parte della commissione giudicatrice costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti. In particolare, il giudizio di affidabilità e sostenibilità del PEF può fondarsi sulla sproporzione tra ricavi e costi dichiarati, ove il concorrente non ne dia adeguata esplicitazione. Il termine di sessanta giorni per la stipula del contratto resta sospeso per effetto del comma 4 dell’art. 18 d.lgs. n. 36/2023, quando sia proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare. La revoca dell’aggiudicazione per mancata stipula nel termine, anche per fatto dell’aggiudicatario, non costituisce atto vincolato, essendo rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante.

Il Fatto

Il Comune di Maiori ha indetto una procedura aperta per il rilascio di concessioni demaniali marittime “miste” con finalità turistico-ricreative, comprensive della gestione dei servizi di balneazione. La società ricorrente, seconda classificata nel lotto n. 6, ha impugnato la determina di aggiudicazione in favore del controinteressato, deducendo l’erronea attribuzione del punteggio all’offerta economica e la genericità dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi censurato il silenzio-inadempimento serbato dal Comune sulla diffida del 2 marzo 2026, con cui aveva chiesto la declaratoria di decadenza dell’aggiudicatario per mancata stipula del contratto nel termine e lo scorrimento della graduatoria, oltre all’accesso a PEF, polizza e ricevute di versamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il ricorso introduttivo. Quanto al primo motivo, la ricorrente contestava l’attribuzione di zero punti alla propria offerta economica, sostenendo di avere dettagliato le voci di spesa per gli eventi nel PEF. Il Tribunale osserva che, a fronte di settanta eventi annuali e ricavi pari a € 70.000,00, la stima di soli € 7.500,00 per spese risulta effettivamente sproporzionata, non chiarita né in sede procedimentale né processuale.

Il richiamo alla pagina del PEF relativa al personale, con l’assunzione di quattro unità e la partecipazione di soci, non vale a superare la criticità, poiché l’organizzazione di eventi non comporta soltanto costi di personale. Ne deriva la non attendibilità dell’offerta economica della ricorrente e l’infondatezza del motivo.

Sul secondo motivo, il Collegio richiama il costante orientamento per cui non è sindacabile la valutazione delle offerte tecniche, salvo manifesta erroneità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti, citando Cons. Stato n. 8621 del 2024, Cons. Stato n. 8077 del 2024 e Cons. Stato n. 7458 del 2025. Nel caso concreto, l’offerta tecnica del controinteressato, in ordine alla voce D.1 sugli eventi, risulta pienamente integrata rispetto ai criteri del bando, con indicazione di specifici costi di investimento per l’area eventi.

Quanto al criterio C, il Tribunale rileva che le doglianze sono generiche e prive di riscontro probatorio, risultando l’offerta tecnica del controinteressato assai più articolata di quanto rappresentato. Neppure sussiste la violazione della soglia di sbarramento, avendo entrambi i concorrenti superato i 40 punti.

Sui motivi aggiunti, il Collegio rileva che il termine di sessanta giorni per la stipula del contratto è rimasto sospeso dal 22 gennaio 2026, per effetto del ricorso con domanda cautelare, fino al 24 febbraio 2026, riprendendo a decorrere dal giorno successivo. Alla data della diffida del 2 marzo 2026 il termine non era ancora spirato. La revoca dell’aggiudicazione, inoltre, non è atto vincolato, secondo il comma 6 dell’art. 18 d.lgs. n. 36/2023. Non ricorreva pertanto alcun obbligo di interpellare la ricorrente ex art. 124 d.lgs. n. 36/2023.

Quanto all’accesso, il contratto è stato stipulato il 13 aprile 2026, successivamente all’istanza; il PEF era già stato depositato in giudizio dal Comune. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno quindi integralmente respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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