Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 2313 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, l’amministrazione è tenuta all’esecuzione integrale del giudicato. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’azione di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione. Il decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio non esonera l’amministrazione, che resta obbligata all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’inerzia dell’amministrazione non può essere invocata a proprio vantaggio. È giustificata la nomina del commissario ad acta, ma non l’applicazione delle misure di coercizione indiretta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per sei anni scolastici, per un totale di € 3.000,00.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. L’amministrazione non ha proposto impugnazione e non ha dato esecuzione al titolo. La ricorrente deduce l’esito infruttuoso della notifica del titolo in forma esecutiva e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il gravame fondato. Verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm..
La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio affronta poi la questione del decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio.
La soluzione è netta: l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. L’obbligazione pecuniaria è fungibile e il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
Sempre in accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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