Verifica di conformità ambientale e obbligo di adeguata istruttoria (Cons. Stato n. 6312 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di conformità ambientale di una derivazione idroelettrica non può essere dichiarata improcedibile per assenza di tipizzazione e classificazione del corpo idrico quando le autorità territoriali competenti dispongono comunque degli elementi minimi per esprimere il parere. Il provvedimento che si limiti a rilevare la mancanza di tali informazioni, senza svolgere un’istruttoria completa, è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione ed è illegittimo. Il principio di precauzione non impone di applicare il livello di tutela più elevato in mancanza di tipizzazione formale, quando l’amministrazione sia in grado di verificare la conformità dell’istanza sulla base di un’adeguata istruttoria. La domanda risarcitoria per lesione del bene della vita resta subordinata alla previa rideterminazione del potere da parte dell’amministrazione.
Il Fatto
La società appellante, operante nel settore degli impianti energetici, ha ottenuto una concessione di derivazione ad uso idroelettrico e l’autorizzazione comunale alla costruzione di una centralina. Per l’entrata in esercizio e l’accesso alla tariffa incentivante era necessaria l’iscrizione in posizione utile ai registri del D.M. 4.07.2019. Il concessionario ha quindi presentato istanza di verifica di conformità all’ARPA regionale, corredata da relazione tecnica sul rischio ambientale e sul deflusso ecologico.
L’Agenzia ha dichiarato l’istanza non procedibile e non conforme, per mancanza di informazioni sulla tipizzazione e classificazione dello stato ecologico del corpo idrico, rilevando la propria incompetenza sull’approvazione della tipizzazione. Il TAR ha respinto i motivi aggiunti, ritenendo conforme alle linee guida l’attribuzione di qualità elevata al corpo idrico. La società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’appello, rilevando che la sentenza di primo grado non è adeguatamente motivata. Il provvedimento dell’Agenzia si fonda su un’istruttoria lacunosa, che ha condotto a conclusioni formulate in modo sommario e generico. A sostegno di tale valutazione, la Sezione richiama gli esiti della verificazione disposta con ordinanza n. 93 del 2025.
Il verificatore ha accertato che il corso d’acqua è un corpo idrico fortemente modificato, caratterizzato da numerose opere trasversali che ne hanno alterato pendenza e regime idraulico, riconducibili al caso 5 della Tabella III dei criteri di screening dell’Allegato 3, Parte III del D.lgs. 152/2006. Risulta quindi erronea l’attribuzione di uno stato ecologico elevato. La qualità ambientale è al più sufficiente e l’impatto della derivazione è lieve, con rischio ambientale basso.
Il verificatore ha inoltre evidenziato che le autorità territoriali, pur in assenza di una precedente caratterizzazione, disponevano di tutti gli elementi richiesti per esprimere il parere e che non sussistevano elementi ostativi alla certificazione di compatibilità ecologica. La derivazione poteva quindi essere assentita nel rispetto di specifiche prescrizioni.
La Sezione precisa che il principio di precauzione, richiamato nella nota congiunta regionale e dell’Autorità di bacino, non impone di considerare il livello di tutela più elevato quando l’amministrazione sia in grado di verificare la conformità con un’istruttoria adeguata. Le osservazioni critiche del consulente dell’Agenzia sono giudicate in parte generiche e non idonee a sovvertire le conclusioni del verificatore.
L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata, il ricorso di primo grado accolto e il provvedimento annullato. La domanda di risarcimento del danno è respinta in questa sede, spettando all’amministrazione rideterminare il potere e accertare, all’esito, l’ingiustizia del danno. Le spese di lite sono compensate, salvo quelle di verificazione poste in solido a carico dell’Agenzia e della Regione.
Nota della Redazione
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