Condono edilizio in area vincolata: irrilevante l’accertamento di compatibilità paesaggistica (TAR Marche n. 404 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, il diniego fondato sulla collocazione dell’opera in area assoggettata a tutela integrale non richiede la previa acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata, non vertendosi in valutazione tecnica di conformità ma in applicazione di ragioni giuridiche. Il provvedimento è adeguatamente motivato con il richiamo ai vincoli paesaggistici e ambientali preclusivi di qualsiasi intervento. La pendenza della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 1, comma 37, legge n. 308/2004 è irrilevante, poiché quella procedura esplica effetti ai soli fini penali e la legge non prevede alcuna sospensione dell’iter del condono. Le condizioni di condonabilità debbono ricorrere cumulativamente, e la mancanza di una sola è sufficiente a escludere la sanatoria.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto la domanda di condono edilizio presentata per un muro di recinzione a confine con la linea ferroviaria, lavabi con piano di appoggio, una struttura in ferro con copertura in telo frangisole, due capanni in legno e la posa di inerti nel terreno antistante. Il diniego si fonda sul contrasto con l’art. 2, lett. g), legge regionale n. 23/2004, che esclude la sanatoria per le opere realizzate negli ambiti di tutela integrale.

Il ricorrente ha dedotto il difetto del previo parere della Commissione edilizia integrata, l’insufficienza della motivazione e l’illegittimità del diniego per non aver il Comune sospeso il procedimento in attesa della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata nel 2005. Il Comune si è costituito eccependo l’infondatezza del ricorso e richiamando un precedente giudizio, definito con rigetto, avente a oggetto gli stessi interventi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il motivo di natura formale. Stante la specialità del procedimento di condono rispetto all’ordinario rilascio del permesso di costruire, manca una previsione che renda obbligatoria l’acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata, che resta tutt’al più facoltativa. Il parere non è necessario quando il Comune non compie una valutazione tecnica di conformità dell’opera, ma applica ragioni di tipo giuridico, come nel caso di specie (richiamati Cons. Stato, Sez. VI, n. 1757 del 2019 e n. 7857 del 2020).

Nessun deficit motivazionale è ravvisabile. Il diniego è sufficientemente motivato con la preclusione derivante dalla collocazione dell’area in zona di tutela integrale, soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali che escludono qualunque intervento. Il Collegio richiama le condizioni che debbono ricorrere congiuntamente per la condonabilità: realizzazione delle opere prima dell’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie minori dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Le condizioni operano in modo cumulativo, sicché la mancanza di una sola esclude la sanatoria.

Accertata la natura ostativa dei vincoli, il Collegio giudica irrilevante il richiamo alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica. La legge non prevede alcuna causa di sospensione dell’iter del condono in attesa della definizione di quella domanda, e l’assenza di raccordo tra le due procedure non presenta profili di irrazionalità. L’art. 1, comma 37, legge n. 308/2004 ha riguardo ai soli effetti penali, con estinzione del reato ambientale, senza menzionare quelli amministrativi (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 2843 del 2016).

Il Collegio richiama infine l’orientamento secondo cui il procedimento di condono edilizio è indipendente da quello paesaggistico (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5251 del 2022). Il ricorso è pertanto respinto. Le spese processuali sono compensate in ragione della risalente natura del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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