Diritto alla terapia ABA non è diritto a un trattamento predeterminato (TAR Lazio n. 10911 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di disturbi dello spettro autistico, le prestazioni di cura rientrano nei livelli essenziali di assistenza e la loro erogazione deve essere garantita dal Servizio sanitario nazionale. Tuttavia, in capo al privato non sussiste un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di un determinato e specifico trattamento, quale la terapia con metodo ABA, se non dopo che, attraverso il piano terapeutico individualizzato redatto dalla struttura pubblica, sia stata individuata la terapia più confacente alla tutela della salute dell’assistito. L’individuazione del trattamento è espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione sanitaria, che deve basarsi sulle più avanzate evidenze scientifiche, calibrate sull’età e sul profilo di funzionamento del paziente. La previsione di un termine nel progetto terapeutico non è illegittima se intesa come necessità di rivalutazione e rimodulazione del trattamento.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico impugnavano il progetto terapeutico predisposto dall’Asl, che prevedeva la prosecuzione del trattamento ABA in misura ridotta rispetto al passato e la cessazione dell’intervento domiciliare al termine del 2025. I ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto del minore a ricevere un trattamento ABA per un monte ore settimanale non inferiore a venti ore per 48 mesi. Con motivi aggiunti impugnavano la delibera di Giunta regionale che ha adottato il Piano regionale per l’autismo. L’Asl resisteva, evidenziando la presa in carico del minore e la necessità di rimodulare il trattamento in base all’età.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 1 d.lgs. n. 502/1992, che subordina l’erogazione delle prestazioni sanitarie all’evidenza scientifica di un significativo beneficio, e la legge n. 134/2015, che demanda all’Istituto Superiore di Sanità l’aggiornamento delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Il giudice evidenzia come le prestazioni di cura di tali disturbi costituiscano LEA, ma sottolinea come la metodica ABA risulti validata dalla letteratura scientifica con efficacia provata solo per i bambini fino a sette anni, mentre per la fascia adolescenziale manchi un supporto scientifico adeguato.
La sentenza richiama il precedente di Cons. Stato, sez. III, n. 6785 del 2024, secondo cui non è ammissibile che il privato sovrapponga le proprie valutazioni o quelle di un centro clinico di fiducia a quelle del Servizio sanitario nazionale. L’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha proposto un programma individualizzato che riduce le ore di trattamento ABA per un minore che nel 2026 avrebbe compiuto tredici anni, privilegiando altri interventi volti all’acquisizione di autonomie e all’integrazione sociale.
Il TAR ritiene che gli esiti della valutazione multidisciplinare non siano abnormi né manifestamente irragionevoli, essendo supportati dalle evidenze scientifiche richiamate. La certificazione prodotta dai ricorrenti, sopravvenuta rispetto alla proposta gravata, potrà essere valutata solo in sede di rivalutazione del minore. Quanto alla previsione di un termine, il Collegio la ritiene non violativa se interpretata come necessità di sottoporre il paziente a nuova valutazione e non come interruzione netta delle prestazioni.
Quanto ai motivi aggiunti avverso il Piano regionale, ravvisata la carenza d’interesse per la sopravvenienza dell’atto rispetto alla proposta gravata, il giudice ne afferma comunque l’infondatezza, non essendo il Piano ostacolo all’individualizzazione del progetto terapeutico. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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