Reintegrazione di beni di uso civico e assenza dei presupposti di affrancazione (TAR Piemonte n. 1097 del 16.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La reintegrazione al demanio civico di beni gravati da uso civico è atto di autotutela di natura autoritativa e appartiene alla giurisdizione amministrativa, anche quando il riconoscimento del gravame demaniale ne costituisca il presupposto, se tale presupposto non è contestato. L’atto è autonomamente lesivo perché ordina la restituzione dei beni e non si esaurisce nella mera ricognizione della titolarità pubblica. Il difetto di comunicazione di avvio del procedimento non vizia la reintegrazione quando la delibera di avvio, regolarmente pubblicata, sia idonea a integrare la comunicazione nei procedimenti a carattere massivo. In materia di affrancazione, i presupposti di legge — regolare versamento dei canoni e apporto di sostanziali miglioramenti — devono essere allegati e provati dal privato che li invoca, non dall’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un diritto di livello enfiteutico su quote di terreno site nel territorio di un Comune piemontese. Il Comune, dopo aver accertato sin dal 2002 la sussistenza di gravami di uso civico su vaste porzioni del proprio territorio, ha escluso la praticabilità dell’affrancazione per i terreni per i quali non risultavano versati i canoni e non erano state apportate migliorie.

Con delibera consiliare del novembre 2022 il Comune ha disposto la reintegrazione al demanio civico di alcuni immobili, ingiungendo agli intestatari di restituirli entro dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 13 della L.R. Piemonte n. 29/2009 e dell’art. 23 del D.P.G.R. n. 8/R del 2016. Il ricorrente ha impugnato tale delibera davanti al giudice amministrativo, deducendo vizi procedurali e motivazionali, violazione del regolamento regionale, eccesso di potere e lesione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla giurisdizione, l’atto impugnato non accerta l’esistenza dell’uso civico né quantifica canoni, ma dispone autoritativamente la reintegra nel possesso: esso presenta intrinseca natura di autotutela rispetto a prerogative demaniali e appartiene al giudice amministrativo. La sussistenza dei gravami, d’altro canto, è pacifica e mai contestata dal ricorrente, che censura solo il segmento procedurale della reintegrazione.

L’atto è inoltre autonomamente lesivo, perché ordina la restituzione dei beni entro un termine perentorio. Ne deriva l’infondatezza anche dell’eccezione di tardività, poiché il ricorrente non ha mai messo in discussione la natura demaniale delle aree, ma solo il procedimento di reintegra.

Sul merito, il Collegio ricostruisce la disciplina regionale. L’art. 11 della L.R. n. 29/2009 subordina l’affrancazione a condizioni cumulative, tra cui un regolare ventennio di versamento dei canoni e l’apporto di sostanziali miglioramenti; l’art. 13 individua i presupposti della reintegrazione; l’art. 10 regola la conciliazione stragiudiziale. L’art. 17 del D.P.G.R. n. 8/R del 2016 impone la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

Nel caso concreto nessuno dei presupposti dell’affrancazione sussiste, ed è pacifico. Il Tribunale chiarisce che non è invertibile l’onere della prova: l’omesso reclamo dei canoni da parte del Comune, se può esporre l’ente a profili di responsabilità erariale, non elide l’onere del privato di comprovare i pagamenti e di allegare le migliorie. Quanto all’avvio del procedimento, la delibera del 2019 è esplicitamente intestata alla reintegra con esperimento di conciliazione, riguarda le aree contestate ed è stata regolarmente pubblicata: essa integra la comunicazione richiesta nei procedimenti massivi e individua il responsabile del servizio tecnico.

Il ricorrente, pertanto, era consapevole dello stato di occupazione abusiva e ha scelto di insistere per l’affrancazione, senza attivare la conciliazione nei termini di legge. La censura di difetto di motivazione è infondata, perché l’atto dà conto dei presupposti di fatto e di diritto e produce effetti sostanzialmente vincolati. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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