Ottemperanza per il riconoscimento della Carta docente al supplente: dal giudicato del giudice del lavoro alla condanna del Ministero (TAR Sardegna n. 1003 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione a erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti è titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il giudizio di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, il TAR accoglie il ricorso, fissa un termine per l’adempimento e nomina sin da ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del medesimo decreto.
Il Fatto
Una docente, vincitrice del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cagliari, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati nella pronuncia. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione, senza che quest’ultima provvedesse all’esecuzione spontanea.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata e che era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Il ricorso per l’ottemperanza era stato notificato solo dopo la scadenza del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, il quale vieta al creditore di procedere esecutivamente prima di tale scadenza. L’Amministrazione non aveva fornito prova di aver ottemperato alla pronuncia.
Il Collegio ha pertanto accolto la domanda, condannando il Ministero a dare piena esecuzione al giudicato nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni per l’esecuzione su richiesta della parte interessata.
Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, conformemente all’art. 14, comma 2, del medesimo d.l. n. 669 del 1996. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate nella misura di 800 euro, tenuto conto del carattere estremamente seriale del contenzioso in materia, e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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