Condono edilizio vincolato dal giudicato paesaggistico e divieto di sanatoria parziale (Cons. Stato n. 5921 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, ove l’autorizzazione paesaggistica sia stata annullata dalla Soprintendenza per ragioni sostanziali e l’annullamento sia stato confermato dal giudice amministrativo, il diniego di sanatoria costituisce atto vincolato, motivabile per relationem, senza che l’amministrazione possa procedere a un riesame del procedimento paesaggistico in violazione dell’obbligo conformativo discendente dal giudicato. La presentazione di un’istanza di sanatoria non legittima la realizzazione di opere ulteriori, che conservano la qualifica di abusività, e la legislazione sul condono esclude la sanatoria parziale, dovendosi intendere la costruzione in senso unitario. Il diniego opposto alla prima istanza determina, in modo pressoché vincolato, il rigetto delle istanze successive relative ad ampliamenti di opere ormai definitivamente abusive.
Il Fatto
La vicenda riguarda un compendio immobiliare a destinazione residenziale realizzato in assenza di titolo negli anni Ottanta, poi oggetto di plurime istanze di condono edilizio succedutesi nel tempo. La Soprintendenza annullò l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune; il TAR Campania respinse il ricorso proposto avverso tale annullamento.
Con ordinanza del 7 luglio 2016 il comune respinse la domanda di sanatoria e dispose il ripristino dello stato dei luoghi, contestando altresì la lottizzazione abusiva. La parte acquirente del 2003 impugnò gli atti dinanzi al TAR, che respinse il ricorso. Di qui l’appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la tesi secondo cui una relazione istruttoria del 2017 avrebbe riconosciuto l’assentibilità paesaggistica della prima istanza di condono. Il Consiglio di Stato esclude che a tale atto possa attribuirsi valenza provvedimentale: si tratta di mera relazione istruttoria che, oltre a condizionare l’assentibilità al rilascio dei pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli, dà conto dei dinieghi e delle ordinanze di ripristino.
La Corte rileva che l’annullamento soprintendentizio non era fondato solo sul difetto di motivazione, ma anche su ragioni sostanziali, essendo le opere in contrasto con la zona A/1 del piano urbanistico territoriale e con il vincolo paesaggistico. Ne deriva che il comune, in presenza dell’annullamento del nulla osta confermato dal giudice, era tenuto a respingere la domanda con motivazione per relationem, non potendo avviare un riesame del procedimento paesaggistico in spregio all’obbligo conformativo.
Quanto agli abusi successivi, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria non legittima la realizzazione di opere ulteriori, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria. Il rilievo dell’apprezzamento globale impone di non considerare gli interventi in maniera frazionata. Il concetto unitario di costruzione esclude la sanatoria parziale, non essendo consentito scindere l’edificio per sanarne singole porzioni.
Il rigetto della prima istanza ha così reso automatico il diniego delle domande successive, relative ad ampliamenti di opere ormai abusive. La Corte esclude inoltre la lesione delle garanzie partecipative, poiché il diniego di condono, in quanto atto vincolato, non sarebbe stato diverso ove il privato avesse fornito elementi ulteriori. La mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire è circostanza favorevole all’appellante, limitando l’oggetto dell’acquisizione.
Infine, l’estraneità dell’acquirente agli abusi non osta alla demolizione, avendo l’abusività natura reale e seguendo l’immobile nei trasferimenti. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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