Il conflitto di interessi del RUP deve essere provato con presupposti specifici e documentati (TAR Puglia n. 105 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure di gara, la censura di conflitto di interessi del RUP e dei componenti della commissione giudicatrice deve essere sorretta da presupposti specifici e documentati, non potendosi fondare su mere allegazioni di pregresse attività professionali. Ai sensi dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, la percepita minaccia all’imparzialità deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro. Le cause di incompatibilità hanno natura tassativa, con la conseguenza che le ipotesi diverse da quelle tipizzate dall’art. 93, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 7 d.P.R. n. 62/2013 non assumono rilievo invalidante. La verifica di anomalia dell’offerta costituisce valutazione discrezionale della stazione appaltante, la cui omissione non è sintomatica di illegittimità in assenza di obbligo normativo.
Il Fatto
Una società partecipante alla gara indetta da AMIU Puglia S.p.A. per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto di imballaggi in cartone e carta nel Comune di Bari ha impugnato l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata, chiedendone la sospensione cautelare. La ricorrente ha dedotto tre motivi di censura: la sussistenza di un conflitto di interessi in capo al RUP della procedura, altresì componente della commissione giudicatrice, per la pregressa attività di progettazione svolta in favore di una società che avrebbe predisposto il progetto dell’aggiudicataria; l’errata valutazione delle componenti dell’offerta tecnica; l’omessa effettuazione della verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.
La ricorrente ha altresì chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso privo di sufficiente fondatezza, disattendendo i tre motivi di censura. Con riguardo al dedotto conflitto di interessi, il Collegio ha evidenziato che il RUP, pur avendo svolto in passato attività di progettazione quale cofondatore di una società operante nel settore dei servizi di igiene urbana, risultava impiegata della stazione appaltante dal 2019 e che non emergevano elementi per ritenere sussistenti contatti diretti con la società che aveva curato la predisposizione del progetto dell’aggiudicataria.
La censura è stata ritenuta depotenziata sia in ragione della tassatività delle cause di incompatibilità disciplinate dall’art. 93, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 7 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, sia in considerazione dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, il quale richiede che la minaccia all’imparzialità sia provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati, riferiti a interessi effettivi e concreti.
Quanto alla dedotta errata valutazione dell’offerta tecnica, il Collegio ha evidenziato come la ricorrente avesse conseguito un punteggio superiore (punti 79,01) rispetto all’aggiudicataria (punti 72,96), circostanza che deponeva contro la configurabilità di un indebito vantaggio competitivo. In relazione, infine, alla omessa verifica di anomalia, il TAR ha precisato che tale valutazione costituisce decisione discrezionale della stazione appaltante, non assumendo rilievo la sua mancata effettuazione.
Il Collegio ha, infine, ritenuto prevalente l’interesse alla continuità del servizio già avviato dall’aggiudicataria, respingendo la domanda cautelare e fissando l’udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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