Sospensione della riacquisizione ex art. 63 legge n. 448/1998 di area industriale in fallimento (TAR Sardegna n. 48 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di acquisizione di aree e compendi immobiliari ai sensi dell’art. 63 della legge n. 448/1998, la domanda cautelare di sospensione del provvedimento di riacquisizione è accolta quando ricorra un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento, quale l’immissione in possesso dell’amministrazione di un bene facente parte dell’attivo fallimentare. L’esigenza di tutela cautelare è soddisfatta anche attraverso la celere fissazione dell’udienza di merito, che consente di contemperare gli interessi delle parti in attesa della decisione definitiva.

Il Fatto

Il Fallimento di una società, già dichiarato, ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore Generale di un Consorzio Industriale Provinciale ha disposto la riacquisizione, ai sensi dell’art. 63 della legge n. 448/1998, di un compendio immobiliare facente parte dell’attivo fallimentare, sito in un agglomerato industriale, con contestuale avviso di esecuzione mediante immissione in possesso.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti, deducendone l’illegittimità, e ha avanzato istanza cautelare per sospenderne l’efficacia. Con decreto presidenziale, l’istanza era stata accolta in via monocratica, in ragione del pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla prossima immissione in possesso del Consorzio. Il Consorzio, costituitosi in giudizio, ha dichiarato di rinunciare all’immissione in possesso sino alla definizione del giudizio di merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha ritenuto che l’istanza cautelare meriti accoglimento, confermando la sospensione degli effetti del provvedimento di riacquisizione già disposta in via monocratica. Il collegio ha valorizzato il periculum in mora concretamente ravvisabile, considerato che l’esecuzione del provvedimento avrebbe determinato l’immissione in possesso del Consorzio su un bene compreso nell’attivo fallimentare, con pregiudizio grave e irreparabile per la procedura.

La motivazione rileva che le esigenze di tutte le parti possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, individuata in una data prossima, così da assicurare una definizione tempestiva della controversia e, nel contempo, preservare la situazione di fatto e di diritto medio tempore.

L’ordinanza sospende gli effetti del provvedimento impugnato e fissa l’udienza pubblica di trattazione del ricorso nel merito, compensando integralmente le spese della fase cautelare in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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