Reato ostativo e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (Cons. Stato n. 5922 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, la presunzione di pericolosità sociale introdotta dal legislatore per i delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 opera in via automatica e non richiede alcuna autonoma valutazione dell’Amministrazione sulla pericolosità in concreto. Tale automatismo non è intaccato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, che ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 con esclusivo riferimento alle condanne, anche non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen. Nel caso in esame si verte in ipotesi di reato qualificata ai sensi del comma 4, non attinta dalla pronuncia di incostituzionalità. La condanna resa ex art. 444 c.p.p. è equiparata ai fini ostativi a quella pronunciata all’esito del dibattimento. Le eventuali sopravvenienze dedotte dall’interessato non modificano la legittimità della presunzione, poiché essa opera a prescindere dal carattere antecedente o successivo delle circostanze rispetto all’evento ostativo.
Il Fatto
La vicenda riguarda il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore in ragione di una condanna per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Il provvedimento veniva impugnato dall’interessato e il TAR Lazio, Sez. I, con sentenza n. 13092/2025, respingeva il ricorso.
L’interessato proponeva appello al Consiglio di Stato deducendo tre motivi: l’erroneità del richiamo all’art. 4 anziché all’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998, con conseguente necessità di una valutazione sulla gravità effettiva del reato; il mancato esame dei legami familiari in Italia; l’omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del citato decreto legislativo. Il Ministero dell’Interno si costituiva senza svolgere difese scritte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi per la loro stretta connessione e li ritiene infondati, condividendo le conclusioni del primo giudice quanto all’automatica ostatività della sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. riportata per delitto in materia di stupefacenti. La presunzione di pericolosità sociale è quella introdotta dall’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 per le ipotesi di condanne anche non definitive per i delitti di cui all’art. 380 cod. proc. pen. Nella fattispecie concreta ricorre un’ipotesi qualificata ex comma 4, autonomamente ostativa.
Quanto al profilo esegetico, la Sezione richiama l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone il rifiuto del rinnovo quando manchino i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno, salvo che siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio. Nel caso specifico tali elementi non sono ravvisabili.
Sul dedotto omesso esame dei legami familiari, la Corte osserva che la sentenza impugnata è chiara nell’avallare le conclusioni dell’Amministrazione circa l’assenza di legami riconducibili alla previsione dell’art. 21 d.lgs. n. 286/1998 (coniuge, genitori o figli). Ne deriva l’irrilevanza, ai fini che interessano, del legame con il cugino del ricorrente, in linea con l’indirizzo della Sezione in subiecta materia.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata della Sezione (in particolare le decisioni Sez. III n. 3732 del 2023 e n. 3210 del 2015), secondo cui la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita a monte dal legislatore e nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte della Questura. La Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 2023, ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, soltanto con riferimento alle condanne per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen. Le eventuali sopravvenienze dedotte dall’appellante costituiscono una mera riproposizione delle questioni di legittimità già ritenute infondate. Poiché l’Amministrazione deve tenere conto delle circostanze sussistenti al momento dell’adozione del provvedimento in virtù del principio tempus regit actum, la legittimità della presunzione non muta in ragione del carattere antecedente o successivo delle circostanze rispetto all’evento ostativo.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della mancata costituzione difensiva dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.