Illegittimo il frazionamento in lotti del progetto sottoposto a VIA (TAR Toscana n. 1280 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della valutazione di impatto ambientale non può essere elusa mediante il frazionamento di un progetto unitario in lotti, sottoponendo a V.I.A. una sola porzione dell’opera. Il progetto deve essere valutato nella sua globalità, sicché la scelta di assoggettare a verifica il solo lotto che, per primo, viene finanziato e convenzionato è illegittima quando l’opera sia stata originariamente concepita come unitaria dagli atti di programmazione e di progettazione. Il divieto di frazionamento elusivo risponde a vincoli eurounitari e ai principi di ragionevolezza e logicità. L’illegittimità degli atti conclusivi della V.I.A. si trasmette, per invalidità derivata, agli atti successivi.
Il Fatto
Una società proprietaria di un impianto di distribuzione automatica, situato in prossimità di una rotatoria destinata ad essere eliminata per effetto della realizzazione di una variante stradale, impugnava il decreto con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, sul progetto definitivo di un lotto di un’opera più ampia di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità.
La ricorrente censurava, tra l’altro, la scelta di sottoporre a verifica il solo lotto destinato alla realizzazione immediata, pur essendo l’intera opera stata considerata unitariamente in sede di programmazione e di verifica di assoggettabilità. Con due successive serie di motivi aggiunti, estendeva l’impugnazione alle deliberazioni del Comune e della Regione che avevano riconosciuto il carattere strategico dell’intervento, nonché alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione seguendo il criterio della ragione più liquida, individuando nella censura relativa all’illegittimità della sottoposizione a V.I.A. di un solo lotto la ragione assorbente dell’accoglimento. Deve escludersi ogni dubbio sulla legittimazione della ricorrente, proprietaria di un impianto destinato alla chiusura e all’espropriazione, situazione non contestata dalle parti resistenti.
La giurisprudenza eurounitaria richiamata impone che le soglie di operatività della valutazione e le stime dell’organo procedente non siano alterate da un artificioso frazionamento dei progetti. Il principio, affermato fin da Corte di giustizia, Commissione/Irlanda, C-392/96, è stato esteso alle grandi opere viarie, come nella pronuncia sulla tangenziale di Madrid (Ecologistas en Acción-CODA, C-142/08), laddove si ribadisce che l’obiettivo della direttiva non può essere aggirato mediante la suddivisione del progetto.
Anche la giurisprudenza amministrativa interna, sulla scia di Cons. Stato n. 3849 del 2009, stigmatizza lo scorporo in lotti di opere unitarie volto a eludere la normativa sulla V.I.A. Il Collegio richiama altresì Cons. Stato n. 2523 del 2019, che ha attribuito rilievo all'”autovincolo” derivante dai precedenti atti di programmazione che avevano considerato il progetto in forma unitaria.
Nel caso di specie, la considerazione unitaria dell’opera emerge dalla determinazione della Provincia che ha assoggettato a verifica il progetto complessivo articolato in tre lotti, dalla nota di trasmissione del progetto preliminare e dal parere della Commissione tecnica V.I.A. e V.A.S.. Solo in seguito all’inserimento del singolo lotto negli atti convenzionali si è pervenuti a una richiesta di verifica limitata a una porzione dell’opera, con sottoposizione degli altri lotti del tutto eventuale.
Il Collegio esclude che il successivo parere della Commissione possa integrare postumamente la motivazione del primo provvedimento, e rileva che il S.I.A. ammette un incremento dei flussi veicolari scaricati sui lotti non sottoposti a verifica. L’accoglimento della censura comporta l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso e, per invalidità derivata, di quelli impugnati con i motivi aggiunti, con compensazione delle spese.
Nota operativa: nel frontespizio fornito il numero di raccolta generale non compare (è reso come “00000-0000”); il numero 1280/2026 e la data 18.06.2026 sono stati ripresi dal blocco ESTREMI, come da regola di prevalenza. Ho inoltre evitato di riportare i nomi dei magistrati nel titolo e nel contenuto, limitandoli alle NOTE.
Nota della Redazione
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