Il diniego di cittadinanza non può fondarsi su notizie senza esito (TAR Lazio n. 10183 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana non può essere motivato in via esclusiva dalla sussistenza di una notizia di reato risalente che non abbia avuto alcun seguito processuale. L’amministrazione è tenuta a corredare il provvedimento negativo di un’adeguata motivazione che dia conto delle ragioni per cui i fatti, ancorché non rilevanti sul piano penale, possano ritenersi comunque ostativi al rilascio, in quanto sintomatici della mancata integrazione nella comunità nazionale. L’ampiezza dell’onere motivazionale è inversamente proporzionale allo stadio del procedimento penale: è minore in presenza di una sentenza passata in giudicato, maggiore in caso di mera denuncia o notizia di reato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino pakistano, presentava domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza sul presupposto della sussistenza, a suo carico, di una notizia di reato risalente al 2011, relativa ai reati di falso di cui agli artt. 480, 482 e 489 cod. pen., ritenuta indice di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando che alla notizia di reato non era seguito alcun accertamento di responsabilità e che il termine di prescrizione era ormai decorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha ritenuto fondato il ricorso, dando continuità all’orientamento giurisprudenziale che considera illegittimo il diniego della cittadinanza basato esclusivamente su una risalente notizia di reato priva di seguito processuale. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la mera circostanza della denuncia, senza che il procedimento sia sfociato in una condanna e senza elementi ulteriori a carico dell’istante, non costituisce idoneo supporto motivazionale del diniego.

La sentenza ha precisato che l’ampiezza dell’obbligo motivazionale deve correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e alla distanza temporale tra i fatti e la domanda. Nel caso di sentenza passata in giudicato, l’onere motivazionale può essere meno stringente; al contrario, in presenza di una mera notizia di reato o di una denuncia, della quale il richiedente potrebbe persino non essere a conoscenza, il diniego esige una giustificazione più approfondita.

Nel caso di specie, l’Amministrazione si è limitata a richiamare la notizia di reato per falso nella sua asettica storicità, senza evidenziare la peculiare carica di disvalore della segnalazione e senza contestualizzarne la portata nel percorso di integrazione socio-economica dello straniero. Il Collegio ha pertanto ravvisato un difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo sufficiente una rilevazione acritica del precedente di polizia per far venir meno quello status di illesae dignitatis morale e civile richiesto nel soggetto istante. Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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