Esame di abilitazione forense: fissazione dell’udienza di merito e rilevanza della questione di legittimità costituzionale (TAR Lombardia n. 931 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18/2024, è rilevante anche nel giudizio cautelare concernente la valutazione degli elaborati dell’esame di abilitazione alla professione forense, laddove la norma è censurata per contrasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui differisce l’entrata in vigore dell’art. 46 della legge n. 247/2012. In presenza di una questione di costituzionalità di particolare complessità, le esigenze del ricorrente sono tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, con conseguente fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. e compensazione delle spese della fase cautelare.
Il Fatto
La ricorrente, candidata all’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2025, impugnava il verbale della XIX Sottocommissione esaminatrice che aveva valutato il suo elaborato scritto con il punteggio di 13/30, nonché la comunicazione del successivo esito negativo della prova. L’atto di impugnazione era esteso, “ove occorra”, al verbale della riunione plenaria delle sottocommissioni del 13 gennaio 2026 e al verbale della Commissione Centrale del 5 dicembre 2025, censurando la scelta di esprimere la valutazione tramite il solo punteggio numerico, senza motivazione. La ricorrente chiedeva l’annullamento dei provvedimenti e la rinnovazione della valutazione dell’elaborato da parte di una diversa sottocommissione, in forma anonima.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la Sezione, con propria ordinanza del 24 luglio 2026, n. 3911, ha già dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. n. 215/2023, come convertito dalla legge n. 18/2024, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui tale disciplina ha disposto il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024, dell’art. 46 della legge n. 247/2012, che ha novellato la disciplina dell’esame di abilitazione. Ha pertanto sospeso quel giudizio, trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale.
Nel presente giudizio, il Tribunale ritiene che la medesima questione sia rilevante anche ai fini della decisione di merito. La controversia, infatti, attiene alla valutazione degli elaborati dell’esame di abilitazione e coinvolge profili direttamente connessi alla disciplina oggetto dell’incidente di costituzionalità.
Il Collegio osserva che, attesa la complessità della questione e la difficoltà di apprezzare i profili di fondatezza del ricorso, anche in relazione alla sollevata questione di legittimità costituzionale, le esigenze della parte ricorrente risultano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
Conseguentemente, il TAR fissa l’udienza pubblica di trattazione del merito per il 18 marzo 2027, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare. L’ordinanza non si pronuncia sulla domanda di sospensione cautelare, implicitamente assorbita dalla scelta di privilegiare la definizione sollecita del giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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