L’assegnazione temporanea ex art. 42-bis va riesaminata comparando esigenze organiche e cura della figlia minore (TAR Puglia n. 148 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., l’accoglimento della domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego di assegnazione temporanea, ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, è finalizzato a un riesame della determinazione negativa da parte dell’Amministrazione. Il riesame deve essere condotto con debita considerazione comparativa delle esigenze organiche della sede richiesta e dell’esigenza del militare di provvedere alla cura della figlia in tenera età, anche in considerazione dell’impegno lavorativo dell’altro genitore. Le “potenziali situazioni di incompatibilità” addotte dall’Amministrazione risultano affatto generiche e non possono fondare il diniego, senza che sia svolta una valutazione concreta della fattispecie.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, aveva presentato istanza per ottenere l’assegnazione temporanea alla sede di Palermo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, al fine di prestare assistenza alla propria figlia minore di età. L’Amministrazione, con determina del Comandante in seconda del Comando Generale della Guardia di Finanza, non accoglieva l’istanza. Il provvedimento negativo veniva impugnato dal militare, che chiedeva la sospensione dell’efficacia e il riesame della determinazione, lamentando la preminenza delle esigenze familiari che ne avevano motivato la richiesta.

La Motivazione della Corte

Il TAR, nel valutare la domanda cautelare, ha ritenuto l’istanza meritevole di accoglimento, seppur nei limiti di un provvedimento finalizzato al riesame dell’atto impugnato. La valutazione dell’organo giudicante si è concentrata sulla necessità di una ponderazione effettiva tra gli interessi contrapposti, ovvero le esigenze organizzative della sede di destinazione richiesta e l’interesse del ricorrente a garantire l’assistenza alla figlia in tenera età.

La motivazione del diniego è stata ritenuta non sufficientemente approfondita, in quanto le “potenziali situazioni di incompatibilità” evocate dall’Amministrazione non sono state suffragate da elementi concreti, risultando pertanto generiche e non idonee a sorreggere una determinazione negativa. Tale carenza ha rafforzato il fumus del ricorso e ha indotto il Collegio a disporre una misura di natura strumentale, volta a obbligare l’Amministrazione a una nuova valutazione della fattispecie.

Sulla base di tali premesse, l’istanza cautelare è stata accolta, assegnando all’Amministrazione un termine di quaranta giorni per il riesame. La nuova camera di consiglio è stata fissata per l’8 luglio 2026, al fine di verificare l’esito del riesame e l’eventuale persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso. Le spese di lite sono state riservate al prosieguo del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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