Spese di lite sotto i minimi tabellari e divieto di liquidazioni simboliche (Cons. Stato n. 10079 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite delle soglie minime percentuali di riduzione previste dai valori tabellari. Il giudice amministrativo non può liquidare un importo inferiore al minimo parametrico, neppure invocando la serialità e la scarsa complessità del contenzioso. La statuizione sulle spese va motivata solo quando il giudice si discosti dalla regola della soccombenza. È in ogni caso vietata l’attribuzione di somme simboliche, lesive del decoro professionale del difensore. La riduzione del cinquanta per cento prevista dall’art. 4, comma 4, d.M. n. 147 del 2022 opera quale limite inferiore invalicabile, non quale autorizzazione a scendere ulteriormente.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Imperia, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per quattro annualità, con interessi e rivalutazione. Formatosi il giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR per la Liguria.

Il giudice amministrativo di primo grado ha accolto il ricorso, ordinando l’esecuzione nel termine di sessanta giorni e nominando il Commissario ad acta. Ha però liquidato le spese in euro 500,00, oltre accessori, richiamando la marcata serialità della controversia. Contro questa sola statuizione la parte ha proposto appello, deducendo la violazione dei parametri minimi e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). La quantificazione del compenso resta espressione di discrezionalità, ma è salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).

Sul piano parametrico la Corte richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di decreto di modifica del d.M. 10 marzo 2014, n. 55. Quel parere chiarisce che le modifiche miravano a superare l’incertezza applicativa determinata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, e a limitare la discrezionalità del giudice individuando soglie minime percentuali di riduzione invalicabili.

Applicando tali coordinate, la quantificazione di primo grado risulta errata perché si colloca sotto i valori tariffari del d.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche tenendo conto della riduzione del cinquanta per cento prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.

Il Collegio corregge però la censura dell’appellante sul piano della motivazione: la sentenza impugnata non è apodittica, perché il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale. Il vizio non attiene dunque all’apparato argomentativo, ma al solo quantum. In accoglimento dell’appello, e in coerenza con Cons. Stato, Sez. VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025, le spese del primo grado sono rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Quanto al secondo grado, poiché il valore della controversia è circoscritto alle sole spese del giudizio di ottemperanza, le spese di appello sono liquidate in euro 300,00, secondo il principio di soccombenza, con refusione del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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