Responsabilità della contaminazione e onere di prova nel procedimento di bonifica (TAR Emilia-Romagna n. 970 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di bonifica di cui agli artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006, la Pubblica Amministrazione individua il responsabile della contaminazione all’esito di un’istruttoria che può fondarsi su documenti e indizi univoci, in coerenza con il principio comunitario “chi inquina paga” richiamato dall’art. 239 del d.lgs. n. 152/2006. Il soggetto che ha realizzato e gestito l’impianto è individuato come responsabile quando la procedura abilitativa semplificata e la documentazione allegata lo qualifichino come tale. La scrittura privata con cui si attribuisca ad altri la gestione dell’impianto non è idonea a dimostrare l’estraneità del ricorrente, ove non sia stata portata a conoscenza delle autorità di controllo. L’omessa partecipazione al procedimento, pur ritualmente comunicato, preclude la contestazione in giudizio dell’attività istruttoria.
Il Fatto
Una società ha impugnato l’ordinanza con cui Arpae le ha intimato di attivare le procedure di bonifica, a seguito dell’accertamento del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione rilevato presso un impianto per la produzione di energia da biomasse.
La ricorrente ha dedotto la propria estraneità ai fatti, sostenendo che la contaminazione sarebbe riconducibile alla gestione negligente di altra ditta del gruppo di riferimento. Deduceva di aver ricevuto solo la commessa di fornitura dell’impianto, mentre l’installazione e la conduzione erano state affidate a un diverso soggetto. L’istruttoria di Arpae sarebbe stata insufficiente a individuare in modo inequivocabile il responsabile. Si sono costituite in giudizio Arpae e la committente, chiedendo il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma quanto delibato in sede cautelare e ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il d.lgs. n. 152/2006 attribuisce alla Pubblica Amministrazione il potere di ordinare al responsabile della contaminazione, individuato dopo le opportune indagini, l’esecuzione della bonifica. Il principio ispiratore è quello comunitario per cui chi inquina paga, espressamente richiamato dall’art. 239.
L’Amministrazione ha svolto un’istruttoria adeguata. In primo luogo, la comunicazione presentata ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 — la procedura abilitativa semplificata — individua la stessa ricorrente quale soggetto che ha realizzato e gestito l’impianto. Tale circostanza è confermata dai verbali del sopralluogo del 31.1.2020, nel corso del quale gli operatori hanno rilevato la fuoriuscita di liquido da due tubi corrugati e la presenza di materiale improprio nel serbatoio di carica.
Dagli atti emerge inoltre che gli operatori, contattata l’utenza indicata all’ingresso dell’impianto, si sono sentiti riferire che l’unico responsabile era il legale rappresentante della ricorrente, il quale ha consentito l’accesso solo alla propria presenza. I due documenti di trasporto esibiti indicavano come intestataria della merce la ricorrente stessa. La tesi dell’estraneità, priva di prova, è quindi destituita di fondamento.
Quanto alla scrittura privata sottoscritta con altro soggetto per la gestione dell’impianto, essa non corrobora la difesa della ricorrente. Si tratta di un atto di regolamentazione di rapporti privatistici, mai portato a conoscenza delle autorità di controllo, la cui mancata contestazione specifica da parte della ricorrente è valutata ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.
Nessun rilievo assume la posa in opera dell’impianto. Arpae ha chiarito, senza contestazione, che l’origine della contaminazione non risiede in un difetto di costruzione o funzionamento, ma nella gestione impropria dell’impianto, attribuita alla ricorrente su base documentale e indiziaria. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 249 non è stata riscontrata, e la ricorrente ha omesso di partecipare al procedimento, affermando per la prima volta in giudizio la propria estraneità. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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