Non ammissione scolastica e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3789 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso, senza che il giudice debba pronunciarsi nel merito delle censure proposte. La dichiarazione di improcedibilità consegue al venir meno dell’interesse alla definizione nel merito della controversia, con compensazione delle spese di lite tra le parti, ove ricorrano le peculiarità della vicenda e l’andamento complessivo del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, studente della classe IV^ B di un Liceo Scientifico, impugnava il provvedimento del Consiglio di Classe che ne aveva disposto la non ammissione alla classe successiva, a seguito del mancato superamento delle prove di recupero nelle materie di fisica e matematica, per le quali aveva riportato un debito nello scrutinio di giugno unitamente alla materia di inglese.
Il ricorrente deduceva che i voti insufficienti erano stati attribuiti con modalità non conformi ai criteri predeterminati dall’Istituto e che l’insufficienza nella materia di inglese era stata riconosciuta senza considerare l’andamento complessivo dell’anno. Lamentava altresì che la valutazione della prova scritta di recupero di matematica non era metodologicamente corretta, sostenendo di avere diritto alla sufficienza in tale materia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, fissata la camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm. per la verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, rilevava che il difensore della parte ricorrente aveva depositato memoria nella quale rappresentava che era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso.
La dichiarazione della parte ricorrente è stata ritenuta dal Tribunale idonea a far constatare la sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcuna questione da esaminare nel merito della controversia relativa alla non ammissione scolastica.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In considerazione delle peculiarità della controversia e dell’andamento complessivo del giudizio, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.