Sei scatti stipendiali nel TFS per il personale militare cessato a domanda (TAR Puglia n. 362 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta al personale militare cessato dal servizio a domanda che abbia compiuto il requisito anagrafico e maturato almeno 35 anni di servizio utile, e deve essere applicato anche al calcolo del trattamento di fine servizio, in conformità al principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è perentorio e non comporta alcuna decadenza, costituendo un mero onere che incide sulla tempistica del collocamento stesso. La competenza territoriale resta determinata dalla residenza del pensionato, mentre la ripartizione tra sede capoluogo e sezione staccata non integra una questione di competenza, con conseguente inapplicabilità del relativo regime di rilevabilità.

Il Fatto

Il ricorrente, già arruolato nell’Arma dei Carabinieri, era stato collocato a riposo a domanda con decorrenza dal 31 ottobre 2018, dopo aver maturato oltre 35 anni di servizio utile, pari a 42 anni, 1 mese e 18 giorni. Il militare chiedeva il riconoscimento dei benefici economici di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, con il conseguente obbligo per l’ente previdenziale di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali. L’I.N.P.S. eccepiva l’incompetenza territoriale in favore del TAR Abruzzo e contestava nel merito la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso l’eccezione di incompetenza, richiamando la circolare INPS n. 118 del 14 agosto 2019, che conferma il criterio della residenza del pensionato per le riliquidazioni del trattamento di fine servizio. Quanto alla dedotta appartenenza della cognizione alla sede staccata, il TAR ha rilevato che la ripartizione interna non costituisce questione di competenza e che l’eccezione, sollevata con memoria, risultava comunque tardiva ai sensi dell’art. 47 c.p.a.

Nel merito, il Tribunale ha accertato che il ricorrente era titolare di un’anzianità di servizio utile superiore ai 35 anni, come risultante dal modello SM5007 versato in atti. L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 riconosce il beneficio dei sei scatti al personale cessato per età, inabilità o decesso, estendendolo con il comma 2 a quello collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso dei requisiti anagrafici e previdenziali. L’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare ha poi ricompreso gli aumenti periodici anche ai fini del trattamento di fine servizio.

Richiamando il convergente orientamento del Consiglio di Stato e di numerosi giudici amministrativi, la sentenza afferma che il beneficio riconosciuto per la base pensionabile deve essere applicato altresì al trattamento di fine servizio, in virtù del principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. La disciplina non prevede alcuna esclusione per il personale cessato a domanda.

Quanto all’eccepita decadenza, il TAR ha escluso che il termine del 30 giugno, previsto per la domanda di collocamento a riposo, abbia natura perentoria, aderendo all’orientamento secondo cui l’eventuale inosservanza incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa e non sull’acquisizione del beneficio. La pretesa è stata quindi ritenuta legittima, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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