Quote obiettivo del budget ambulatoriale e recupero delle liste d’attesa (TAR Lombardia n. 2857 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di programmazione sanitaria, la subordinazione di una quota del budget ambulatoriale al raggiungimento di obiettivi di produzione costituisce un meccanismo incentivante legittimo, volto a contenere le liste d’attesa e a tutelare il diritto alla salute. La previsione non impone oneri sproporzionati agli erogatori accreditati, poiché richiede non un’iperproduzione extra budget, ma la ricanalizzazione della produzione verso le prestazioni prioritarie, mantenendo il volume complessivo entro il tetto di spesa. La decurtazione parametrata al 2022 e non alla produzione lorda risponde alla funzione incentivante del sistema, neutralizzando altrimenti l’effetto premiale. Non è configurabile legittimo affidamento in capo all’erogatore a fronte di circolari interlocutorie poi superate dalla delibera di Giunta competente. La scelta discrezionale della Regione è censurabile solo per arbitrarietà o illogicità manifesta.
Il Fatto
La struttura sanitaria ricorrente, accreditata e convenzionata con l’ATS competente per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali in favore del Servizio sanitario, ha impugnato gli atti con cui Regione e ATS hanno subordinato l’assegnazione delle risorse aggiuntive e il riconoscimento delle quote obiettivo del budget contrattuale al raggiungimento di volumi di prestazioni pari o superiori a quelli erogati nel 2019 e nel 2022.
Con ricorso introduttivo e due successivi motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione alle delibere regionali presupposte e agli atti applicativi con cui l’ATS ha valutato il raggiungimento degli obiettivi ambulatoriali 2023 in misura assai ridotta, applicando una decurtazione di budget rilevante. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse; l’ATS ha eccepito il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che le censure, pur formalmente rivolte a clausole contrattuali, investono in sostanza la scelta autoritativa di subordinare il riconoscimento di parte del budget al raggiungimento di un livello di produzione: oggetto del giudizio è dunque l’esercizio del potere amministrativo nella determinazione dei criteri di remunerazione.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo regionale di attuazione del Piano Nazionale di Governo delle Liste d’attesa, richiamando le delibere che hanno individuato le prestazioni prioritarie, le risorse stanziate e i volumi da recuperare per ciascuna ATS. In questo contesto, la scheda di budget riserva una quota del 10% del budget ambulatoriale al conseguimento di obiettivi specifici, tra cui l’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto al maggior valore prodotto nel 2019 e nel 2022.
Secondo il Collegio, in materia di programmazione sanitaria l’autorità competente gode di ampia discrezionalità, censurabile solo per arbitrarietà o illogicità manifesta. Il meccanismo incentivante non è irragionevole: persegue finalità di interesse generale funzionali alla tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., ed è legittimo a condizione che non addossi sacrifici sproporzionati agli operatori convenzionati.
Il Tribunale ribadisce che il sistema non impone una iperproduzione gratuita, ma sollecita l’erogatore a canalizzare la produzione verso le attività reputate più urgenti, ricalibrando le altre entro il tetto di spesa. La tesi della gratuità delle prestazioni extra budget è smentita dalla compartecipazione dell’utenza tramite ticket sanitario e dal riconoscimento di remunerazioni aggiuntive correlate alla riduzione delle attese. Quanto alla dedotta retroattività dei criteri, il Collegio osserva che in tema di tetti di spesa la sopravvenienza del provvedimento è fisiologica e non integra illegittimità, potendo gli operatori fare riferimento ai valori dell’esercizio precedente.
Anche le censure sulla base di calcolo parametrata al 2022 e sull’applicazione della decurtazione alla produzione netta sono respinte: computare la produzione lorda neutralizzerebbe l’effetto del meccanismo, vanificandone la finalità premiale. Infine, nessun legittimo affidamento è configurabile, poiché le circolari della Direzione Generale Welfare costituivano indicazioni interlocutorie, superate dalla delibera di Giunta competente a dettare i criteri di finanziamento. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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