Prova dell’epoca di realizzazione dell’abuso edilizio e rilievi Google Earth (Cons. Stato n. 6521 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la prova dell’epoca di ultimazione dell’opera abusiva deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca, oltre che su elementi oggettivi. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le dichiarazioni di terzi non sono suscettibili di verifica e, pertanto, sono inidonee a tale fine. La prova dell’epoca di realizzazione si desume da dati oggettivi, quali ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali, che resistono agli estratti catastali e alla prova testimoniale. I rilievi fotografici tratti dalla piattaforma Google Earth costituiscono prove documentali che rappresentano fatti, persone o cose e sono idonei a provare l’epoca dell’abuso. Il diniego di condono è provvedimento vincolato e non è soggetto ad analitica confutazione delle osservazioni procedimentali.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il diniego opposto da Roma Capitale all’istanza di condono presentata per la realizzazione, in area vincolata, di una nuova costruzione a uso non residenziale. L’amministrazione ha motivato il rigetto sul mancato raggiungimento della prova dell’ultimazione delle opere abusive in epoca anteriore al 31 marzo 2003, termine previsto dalla legge regionale del Lazio n. 12 del 2014.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 19296 del 20 dicembre 2023, ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento. La ricorrente ha impugnato tale sentenza davanti al Consiglio di Stato, deducendo la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale e l’eccesso di potere per travisamento del fatto e inadeguatezza dell’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il motivo relativo alle garanzie partecipative. La Corte ricorda che nei procedimenti a istanza di parte non grava sull’amministrazione alcun onere di comunicare l’avvio del procedimento e che, nella specie, i motivi ostativi sono stati comunicati all’interessata. Il diniego di condono è, per pacifica giurisprudenza, un provvedimento vincolato in presenza dei presupposti sostanziali per la sua adozione.

Una volta accertata la sussistenza di tali presupposti, nessun onere motivazionale specifico conseguiva alla presentazione delle osservazioni procedimentali. Il Collegio esclude che il provvedimento finale sia vincolato all’analitica confutazione di ogni osservazione, con conseguente infondatezza della censura di vizio motivazionale sostanziale.

Sul secondo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui la prova dell’epoca di realizzazione dell’abuso deve essere rigorosa e fondata su documentazione certa e univoca. Cons. Stato n. 9612/2023 nega ogni rilevanza alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e alle dichiarazioni di terzi, non suscettibili di verifica. La prova dell’epoca si desume da dati oggettivi che resistono agli estratti catastali e alla prova testimoniale.

Il Collegio precisa che l’onere di fornire prova rigorosa della diversa epoca di realizzazione incombe sul privato che contesti il dato dell’amministrazione. La mitigazione dell’orientamento opera soltanto quando il privato offra elementi rilevanti e non equivoci e il Comune non li valuti debitamente, fornendo a sua volta elementi incerti. Nel caso di specie nessuna di tali condizioni ricorre: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e la perizia di parte sono inidonee, mentre gli ulteriori elementi sono di natura indiziaria.

Assume rilievo decisivo la valenza probatoria dei rilievi fotografici tratti da Google Earth. La Corte, richiamando Cons. Stato n. 3024/2023, riconosce che tali risultanze costituiscono prove documentali che rappresentano fatti, persone o cose, con l’onere probatorio che grava sull’interessato. L’obiettività di tali rilievi prevale sull’incertezza degli elementi offerti dalla parte. Ne consegue l’infondatezza anche dell’istanza istruttoria, per la sufficienza degli elementi acquisiti.

Il Collegio rileva infine che le censure relative alla preclusione derivante dall’ubicazione dell’opera in area vincolata, respinte dal TAR e non riproposte, integrano una ragione preclusiva autosufficiente. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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