Condono edilizio: silenzio assenso solo con domanda fedele e completa (Cons. Stato n. 10356 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio si perfeziona solo se la domanda possiede tutti i requisiti sostanziali e non è dolosamente infedele. La fedeltà della rappresentazione dell’abuso deve essere totale: la modifica dell’indicazione della ripartizione del fabbricato e la descrizione incerta dell’opera rendono non operante il meccanismo dell’accoglimento tacito. La disciplina del condono, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, non ammette interpretazioni estensive della fattispecie concreta. Il mancato accoglimento tacito della prima istanza rende pienamente operante il condono successivamente ottenuto e le sue determinazioni economiche. La mancata impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi rende inammissibile per carenza di interesse ogni contestazione sugli atti consequenziali.

Il Fatto

I proprietari di otto appartamenti di un fabbricato realizzato nel 1983 chiedevano l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso su una domanda di condono presentata nel 1986 dagli originari costruttori, oltre all’accertamento dell’estinzione e della prescrizione delle somme richieste dal Comune per il rilascio delle concessioni edilizie.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso e compensava le spese. I proprietari proponevano appello deducendo quattro motivi: violazione della legge n. 47/1985, intervenuta prescrizione dei crediti condonistici, asserita inammissibilità del secondo condono e possibilità di sanare il frazionamento tramite art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare dichiara non considerabili le memorie e il documento depositati in vista dell’udienza, in quanto tardivi rispetto ai termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.

Sul primo motivo richiama l’art. 35, comma 17, legge n. 47/1985, che subordina l’accoglimento tacito alla presenza di tutti i requisiti di legge, e l’art. 40, comma 1, che esclude il beneficio in caso di istanza dolosamente infedele. La domanda del 1986 descriveva un unico fabbricato con quattro abitazioni, mentre il frazionamento in otto unità era già delineato e venne denunciato in epoca successiva. Per il Collegio la sussunzione nella fattispecie condonistica deve essere immediata e diretta, senza interpretazioni estensive: la fedeltà della rappresentazione deve essere totale, e la descrizione incerta dell’opera impedisce l’accoglimento tacito, che per la sua natura automatica esclude interlocuzione istruttoria. Il Collegio aggiunge, ad abundantiam, che la seconda domanda di condono, presentata senza riserve, esprime implicitamente volontà di abbandono della prima.

Sul secondo motivo, escluso il silenzio assenso, le domande ex legge n. 724/1994 erano ammissibili e legittimamente accolte: i crediti dell’amministrazione sono sorti con l’adozione dei provvedimenti di condono, non con un inesistente accoglimento tacito precedente.

Sul terzo motivo la mancata impugnazione degli atti del 2016, con cui il Comune ha determinato importi di oblazione e oneri, rende inammissibile ogni contestazione successiva, anche sotto il profilo prescrittivo, secondo il consolidato orientamento richiamato (Cons. Stato, sez. IV, n. 3732/2017; sez. VI, n. 4067/2006).

Sul quarto motivo ribadisce che la sanatoria delle opere abusive, istituto eccezionale, è disciplinata dalle leggi sul condono e non dalle norme ordinarie: corretta l’applicazione della legge n. 724/1994 al frazionamento. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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