Controversie sul canone per impianti di telefonia spettano al giudice ordinario (Cons. Stato n. 10354 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, individuato in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale essi costituiscono manifestazione. Le controversie aventi ad oggetto canoni o corrispettivi dovuti per l’uso di un bene pubblico rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando si risolvono nella sola rideterminazione del quantum in applicazione di una cogente disposizione normativa, vertendosi in materia di diritti soggettivi a contenuto patrimoniale. Restano invece attratti alla giurisdizione amministrativa i giudizi che investano la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio o l’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione del canone. La qualificazione del rapporto in termini di locazione o di concessione non è decisiva: ciò che conta è che la pretesa riguardi l’entità della prestazione patrimoniale e non l’esercizio del potere.

Il Fatto

Una società di telecomunicazioni e un Comune stipulavano nel 2005 un contratto avente ad oggetto una porzione di lastrico solare e uno spazio in magazzino, destinati all’installazione di impianti per telecomunicazioni, verso un canone annuo di 14.000 euro, con rivalutazione e interessi di mora. Il contratto era adempiuto fino al 2015, quando la società interrompeva il pagamento del canone e versava il solo importo Cosap, invocando l’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259/2003.

Dopo plurime diffide, il Comune emanava ingiunzione di pagamento per i canoni arretrati, pari a 109.870,56 euro oltre accessori. La società proponeva opposizione davanti al TAR, chiedendo la nullità delle clausole sul canone per contrarietà a norme imperative e la loro eterointegrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c. Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, riteneva sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e accoglieva in parte il ricorso, dichiarando la nullità della convenzione nella parte in cui prevedeva un canone superiore a quello Cosap, con effetti dalla entrata in vigore dell’art. 8-bis, comma 1, lett. c), del d.l. n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’appello incidentale del Comune, che eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il criterio è il petitum sostanziale, che non si identifica con la pronuncia richiesta ma con la natura della posizione dedotta in giudizio. Sul punto la Corte richiama il consolidato orientamento espresso da Cass. civ., sez. un., n. 61003 del 2023.

Nel caso concreto la società non contesta l’an della pretesa, ma il solo quantum del corrispettivo: domanda che sia dichiarata la nullità della parte del contratto che prevede oneri maggiori rispetto a quanto disposto dall’art. 93, comma 2, CCE, con sostituzione automatica del canone con quello stabilito dalla legge. La controversia non investe la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula, né l’esercizio di poteri autoritativi del Comune.

La Corte richiama il principio per cui, in tema di concessione di beni pubblici, rientrano nella giurisdizione ordinaria le controversie di contenuto meramente patrimoniale, mentre sono attratte al giudice amministrativo quelle che coinvolgono la verifica dell’azione autoritativa o l’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione del canone (Cass., Sez. Un., n. 28973 del 2020; n. 21597 del 2018; n. 18267 del 2019; Cass. civ., sez. un., n. 9654 del 2023).

Il Collegio precisa che, anche qualificando il rapporto in termini di concessione anziché di locazione, la controversia ha comunque ad oggetto il quantum dei canoni e appartiene quindi al giudice ordinario. Ne consegue l’accoglimento dell’appello incidentale, con assorbimento dell’appello principale, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione delle peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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