Mancata impugnazione non impedisce ottemperanza per carta docente al supplente (TAR Campania n. 4722 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. presuppone l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato, accertabile anche mediante la certificazione di cancelleria della mancata impugnazione della sentenza. L’ordine di esecuzione del giudicato, con assegnazione di un termine per provvedere, è il rimedio tipico per l’adempimento dell’obbligo di riconoscere il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ai docenti supplenti. La nomina del commissario ad acta è conseguenziale e condizionata all’ulteriore inerzia dell’Amministrazione.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza non era stata impugnata dall’Amministrazione, come attestato dalla certificazione di cancelleria.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo, il Ministero era rimasto inadempiente. La docente proponeva quindi ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per ottemperare e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni.

La pronuncia precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza, richiamando i precedenti del C.G.A.R.S. e del TAR Campania. Il compenso del commissario ad acta sarà determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Il Collegio ha inoltre regolato le modalità di deposito degli atti da parte del commissario, tramite la procedura del Processo Amministrativo Telematico (PAT), e ha liquidato le spese di lite secondo il canone della soccombenza, tenuto conto della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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